PREMESSO che con deliberazione della Giunta Municipale in data 23/2/1993, esecutiva, è stata istituita l’imposta comunale sugli immobili ai sensi del D.Lgs.n. 504 del 30/12/1992;
RICHIAMATO il regolamento comunale che disciplina l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione consiliare n. 5 del 28/02/2002;
VISTO il comma 16 dell’art. 53 della L. 388/2000 il quale ha disposto in via definitiva e permanente che il termine per l’approvazione delle tariffe, tasse e tributi è stato stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
VISTO l’art. 1 del Decreto Legge n. 314 del 30.12.2004 con il quale è stato prorogato al 28/02/2005 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2005;
RICHIAMATA la deliberazione n. 8 del 10.02.2004 con la quale la Giunta Municipale ha confermato anche per l’anno 2004 le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili già stabilite con deliberazione del consiglio comunale n 7 del 28/2/2000 come di seguito:
1. Aliquota del 5‰ su tutti gli immobili (ad eccezione degli immobili di cui al punto 2);
2. aliquota agevolata nella misura del 0,1‰ in attuazione dell’art. 1, comma 5 della L. 449/1997 a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, stabilendo che l'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori
RITENUTO di riconfermare tali aliquote anche per il 2005 stante che il conseguente gettito è necessario e sufficiente a garantire il fabbisogno economico finanziario dell'esercizio di competenza;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art.49del D.Lgs. 267/2000:
Con voti unanimi, favorevoli e palesi;
D E L I B E R A
1)-di confermare anche per l’anno 2005, l’aliquota dell’imposta comunale su tutti gli immobili (ad eccezione degli immobili di cui al punto 2) nella misura del 5 per mille, come da deliberazione G.M. n. 8/2004.
2)-di confermare, per l'anno 2005, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura dello 0,1 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, stabilendo che l'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
3)-di disporre la trasmissione in elenco ai capigruppo consiliari della deliberazione adottata contestualmente all’affissione all’albo ex art.125 D. 267/2000.
Con successiva votazione unanime, il presente atto è dichiarato IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, ai sensi dell'articolo 134 - 4° comma del D.Leg.vo 267/2000.