OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE E TARIFFE RELATIVE ALLE ENTRATE – ANNO 2011

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

     Premesso che:

 

     -   l’art. 172 comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazione, stabilisce che al bilancio

     annuale di previsione devono essere allegate le deliberazioni con le quali sono determinate, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali;

 

-        l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296 del 27.12.2006, prevede che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

 

Preso atto che con Decreto del Ministero dell’Interno datato 17.12.2010 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2011 è stato prorogato al 31.03.2011;

 

Ritenuto di ottemperare a quanto sopra;

 

         Preso atto che:

 

-    l’art. 1, comma 7, del D.L. n. 93 del  27.05.2008 convertito in  Legge n. 126 in data 24.07.2008 dispone che  dalla data di entrata del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote  ovvero, maggiorazioni …”;

           

-        l’art. 77 bis, comma 30,  del D.L. n. 112 in data 25.06.2008, convertito in legge n. 133 in data 06.08.2008 dispone : “resta confermata per il triennio 2009 – 2011 , ovvero sino  all’attuazione del federalismo fiscale se precedente all’anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello stato di cui all’art. 1, comma 7, del decreto-legge 27.05.2008 n. 93….”, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU);

 

-   l’art. 1 comma 123 della L. 220 del 13.12.2010 conferma, sino all’attuazione del “Federalismo Fiscale” la

    sospensione del potere di deliberare gli aumenti di cui sopra con l’esclusione della TARSU ;

 

Evidenziato quindi che l’ente non potrà provvedere ad alcuna modifica delle varie tariffe e che non intende apportare modifiche alla TARSU;

 

Richiamate quindi:

 

   La  deliberazione G.C. n.14   in data 26.02.2008, esecutiva, con la quale sono state determinate

      per l’anno 2008 le tariffe acquedotti anno 2008, poi riconfermata negli anni successivi;

    

      La deliberazione G.C. n.15  in data 26.02.2008, esecutiva, con la quale sono state determinate per l’anno

      2008 le tariffe per il  servizio di fognatura e depurazione, poi riconfermata negli anni successivi;

 

      La deliberazione G.C. n.13  in data 26.02.2008, esecutiva, con la quale sono state determinate  per l’anno

      2008, le tariffe per l’applicazione della tassa per il servizio di raccolta e  smaltimento dei R.S.U.,

      come di seguito specificate e successivamente riconfermate per gli anni successivi:

 

 

CATEGORIA                                                                      IMPORTO TARRIFFA

 

1.      Locali ad uso abitazione                                                                            Euro 0,80=

2.      Uffici pubblici e privati                                                                               Euro 1,52=

3.      Locali uso banche                                                                                     Euro 1,52=

4.      Bar – ristoranti e negozi                                                                             Euro 2,00=

5.      Box – laboratori artigianali                                                                         Euro 0,96=

6.      Locali uso alberghi                                                                                    Euro 1,36=

7.      Locali uso cinema                                                                                     Euro 1,90=

8.      Locali destinati a uso privato                                                                     Euro 1,90=

9.      Locali destinati a ospedali pubblici                                                             euro 0,48=

10. Locali non compresi altre categorie                                                            Euro 0,48=

 

 

Ø      La Deliberazione C.C. N. 4 in data 21.03.2008,esecutiva, con la quale sono state determinate urgenti  le aliquote e le detrazioni dell’imposta comunale sugli immobili (ICI)  e precisamente:

 

a) 5‰ (cinque) per mille per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti tutti nel Comune di Tovo di Sant’Agata, l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

b) 5‰  (cinque) per mille per gli altri immobili diversi da quelli di cui al sub 1 – a);

c) 5‰ (cinque) per mille per gli immobili appartenenti alla classificazione catastale Gruppo D) e precisamente Categoria D/2 (alberghi e pensioni);

d) detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale   € 103,29; 

 

      La deliberazione G.C. n. 3 in data 21.01.2009, esecutiva, con la quale sono state Confermate le

      aliquote e tariffe relative alle entrate per l’anno 2010, nelle misure determinate con le sopra richiamate

      deliberazioni;

 

     Tutto  ciò premesso e considerato:

  

      Acquisiti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Segretario

      Comunale;

 

Con voti  favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

 

 

 

D E L I B E R A

 

·                   di  confermare,  per l’anno 2011,  le tariffe per l’applicazione della tassa per il servizio di raccolta e smaltimento dei R.S.U., nonché le tariffe per  acqua potabile, servizio di fognatura e depurazione, nella misura urgente  per l’anno 2010 in ottemperanza alla normativa in premessa richiamata;

 

·                   di dare atto che in conseguenza di quanto  disposto dall’art. 1, comma 123, della Legge 220/2010 rimarranno invariate  le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) nella misura come specificata in premessa.

 

·                  Di trasmettere la presente deliberazione in elenco, contestualmente all'affissione all'albo pretorio on-line, ai capigruppo consiliari;

 

·                  la presente deliberazione, a seguito dell'esito di separata ed unanime votazione, urgente e pertanto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. n. 267/00