DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE n. 17 del 21.02.2005
Oggetto: Determinazioni in ordine all'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili per l'anno 2005; Determinazione delle aliquote e delle detrazioni per l’anno 2005
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con l'art. 4 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421 è stata conferita la delega al Governo per il riordino della finanza degli Enti Locali; - il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 è stato emanato in attuazione della delega predetta;
- il Capo I del decreto succitato istituisce, dall'anno 1993, l'Imposta Comunale sugli Immobili, e ne disciplina l'applicazione;
- ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 504/92 come modificato dall’art. 3 comma 53 della legge 23/12/1996 n. 662 il Comune è tenuto a deliberare l’aliquota per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili entro il termine stabilito per Legge, rispettando il limite minimo e massimo indicati al c. 2 e stabilendo aliquote differenziate o agevolate rispetto a quella ordinaria per particolari categorie di immobili, come previsto dalla normativa vigente in materia;
Considerato che nel caso l'Ente non deliberi le aliquote ICI da applicare nel termine stabilito per legge, deve essere applicata l'aliquota minima del 4 per mille;
Visto inoltre quanto disposto dall’art. 8, commi 2 e 3, del D.Lgs. 504/92, come modificato dall’art. 3, comma 55 della Legge n. 662/96, in base al quale l'Ente può deliberare una riduzione dell'imposta per le abitazioni principali da un minimo di € 103,29 ad un massimo di € 258,23=, rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'immobile è stato adibito ad abitazione principale, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico e sociale;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 16.01.2004 con la quale sono state approvate le aliquote e detrazioni per l'anno 2004;
Visto l’art. 27, c. 8 della Legge 448 del 28 dicembre 2001, il quale stabilisce che le tariffe e le aliquote d’imposta per i tributi locali vanno deliberate entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione;
Visto il D.L. 30 dicembre 2004 n. 314 con cui è stato differito al 28.02.2005 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2005 da parte degli Enti Locali, e contestualmente il termine per l’approvazione delle tariffe, delle aliquote d’imposta per i tributi ed i servizi locali e per l’approvazione dei Regolamenti;
Visto il Regolamento ICI adottato con deliberazione Consiliare n. 31 del 07.11.2000, esecutivo ai sensi di legge, successivamente modificato con deliberazione Consiliare n. 5 del 23.01.2003, e deliberazione Consiliare n. 47 del 18.12.2003, esecutiva ai sensi di legge;
Richiamati in particolare gli artt. 13 e 17 del Regolamento che disciplinano, nell’ordine, le agevolazioni per categorie in situazioni di particolare disagio economico-sociale e le fattispecie equiparabili all'abitazione principale ai fini dell'aliquota ridotta;
Viste gli indirizzi dell’Amministrazione Comunale per l’anno 2005, dichiaranti l’obiettivo di invarianza fiscale;
Visto il verbale di accordo stipulato tra l’Amministrazione Comunale ed i sindacati dei pensionati Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp-Uil della zona di Morbegno in data 22.12.2004 con cui si è preso atto dell’impegno dell’Amministrazione Comunale al mantenimento dell’aliquota ICI e delle agevolazioni in atto nel 2004;
Vista la relazione dell’Ufficio Tributi, che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera a) formandone parte integrante;
Ritenuta la proposta meritevole di approvazione;
Considerato inoltre che le aliquote e le detrazioni che si propongono per l'anno 2005 possono garantire un gettito necessario ed indispensabile per poter continuare ad erogare i servizi comunali in quantità e qualità costanti negli anni;
Tenuto conto che è possibile mantenere le medesime aliquote I.C.I. applicate nel 2004, conservando i benefici applicati nel corso dell’anno 2004 ai sensi dell’art. 13 del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’ICI;
Ritenuto pertanto:
a) di confermare l’aliquota ordinaria nella misura del 5,5‰ (cinquevirgolacinque per mille);
b) di confermare l’aliquota per l’abitazione principale nella misura del 5,5‰ (cinquevirgolacinque per mille);
c) di confermare in € 103,29 la detrazione per l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
d) di confermare l’ulteriore detrazione di € 96,71 qualora il contribuente sia componente di un nucleo familiare nel quale sia presente un soggetto portatore di handicap grave come definito agli artt. 3 e 4 della Legge n. 104 del 05.02.1992, così come modificata dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53 e dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, risultante dal certificato di riconoscimento invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche.
Visto il documento che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera b), nel quale sono riepilogati i criteri e gli adempimenti per il riconoscimento della maggiore detrazione;
Visto l’art. 52, c. 2 del D.Lgs. n. 446/97, così come modificato dall’art. 1, c. 1, lettera s) del D.Lgs. n. 506/99, il quale prevede che copia della presente Deliberazione e del relativo avviso di adozione debba essere inoltrata al Ministero delle Finanze per la pubblicazione della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
Dato atto che, non comportando il presente provvedimento impegno di spesa o variazione di entrata, non necessita il parere del Responsabile del Servizio Ragioneria;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell’art. 49 del testo unico degli enti locali, D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;
Con voti unanimi favorevoli resi in forma di legge;
D E L I B E R A
La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;
- di determinare nella misura unica del 5,5 per mille l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2005;
- di determinare, per l’anno 2005, la detrazione prevista per l’abitazione principale e per le altre fattispecie ad essa assimilate dall’art. 17 del vigente “Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili” in € 103,29, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, stabilendo che, nel caso in cui ad una stessa abitazione corrispondano più soggetti passivi beneficiari di tale detrazione, essa spetta divisa in parti uguali tra ciascuno di essi;
- di confermare, in relazione a quanto previsto dalla Legge n. 122/1997, e dall’art. 13 del vigente “Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili”, un’ulteriore detrazione per l’abitazione principale di € 96,71 per un totale di € 200,00 qualora il contribuente versi nelle seguenti condizioni:
· sia componente di un nucleo familiare nel quale sia presente un soggetto portatore di handicap grave come definito agli artt. 3 e 4 della Legge n. 104 del 05.02.1992, così come modificata dalla Legge 8 marzo 2000, n. 53 e dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, risultante dal certificato di riconoscimento invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche.
- di dare atto che i criteri e gli adempimenti per il riconoscimento della maggiore detrazione sono riepilogati nel documento che si allega alla presente deliberazione sotto la lettera b), formandone parte integrante;
- di dare atto che, applicando l’aliquota I.C.I. ordinaria e per l’abitazione principale nella misura del 5,5‰ e le maggiori detrazioni di imposta, come sopra specificato, viene rispettata la previsione di bilancio e l’equilibrio dello stesso;
- di approvare la relazione dell’Ufficio Tributi allegata al presente atto sotto la lettera a) quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- di dare ampio mandato al Responsabile del Servizio, per l'assunzione di tutti gli atti gestionali, esecutivi necessari per l'attuazione concreta del presente provvedimento;
- di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri di cui all'art. 49 del testo unico degli enti locali, così come dettagliatamente richiamato nella premessa;
- di inoltrare copia della presente deliberazione e del relativo avviso di adozione al ministero delle Finanze per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell’art. 52, 2° comma del D.Lgs. 446/1997, così come modificato dall’art. 1, c. 1, lettera s) del D.Lgs. 506/99, entro 30 giorni dalla data di esecutività della stessa;
Infine, stante l'urgenza, a seguito di separata ed unanime votazione favorevole,
DELIBERA
di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/00.