IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

..omissis..

Appreso che, con deliberazione G.C. n. 40, del 6 marzo 2006, sono state approvate, tra l’altro, le seguenti aliquote per l’anno 2006:

a)       aliquota ordinaria, pari al 6,8 ‰ (sei virgola otto per mille);

b)      aliquota ridotta, pari al 4,5 ‰ (quattro virgola cinque per mille):

-         in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e loro pertinenze;

-         per gli appartamenti concessi in locazione ad uso abitativo, come da accordo territoriale sottoscritto tra i rappresentanti della proprietà edilizia e quelli degli inquilini e di cui alla deliberazione Giunta Comunale 2 agosto 1999, n. 206;

oltre alla conferma della detrazione spettante per l’abitazione principale, pari ad € 154,94, per i soggetti che versano in situazioni di particolare disagio economico e sociale secondo le condizioni ivi descritte, ora riassunte nell’allegato A) alla presente deliberazione;

 

Considerato che, per l’anno 2007, dette aliquote e detrazioni sono state confermate (deliberazioni G.C. n. 55, del 7 marzo 2007 e C.C. n. 24, del 2 aprile 2007);

 

DELIBERA

 

1)      di confermare, per l’anno 2008, le aliquote approvate con la deliberazione della Giunta comunale n. 40, del 6 marzo 2006, dando atto che la detrazione ordinaria per l’abitazione principale è pari ad €. 103,29;

 

2)      di confermare, inoltre, la maggior detrazione ICI spettante per l'abitazione principale, pari ad €. 154,94 (in luogo di quella ordinaria) ove ricorrano le condizioni elencate nell’allegato A) giusta quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 122, di conversione del decreto-legge n. 50/97;

 

3)      ..omissis..

4)      ..omissis..

Allegato A

 

La detrazione spettante per l'abitazione principale, può essere elevata da €. 103,29 ad €. 154,94 ove ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

1)      valore patrimoniale della I^ casa (considerato uguale al valore catastale) non superiore ad €. 51.645,69.

2)      reddito del nucleo familiare (inteso come reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutto il nucleo familiare, maggiorato di eventuali redditi prodotti all’estero nell’anno 2007)

potranno beneficiare della detrazione in oggetto i proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione, delle abitazioni di cui sub 1) se appartenenti alle seguenti categorie:

a)      pensionati (dalla data del pensionamento) con reddito del nucleo familiare, fino ad €. 10.845,59 più €. 826,33 per ogni persona a carico;

b)      portatori di handicap con attestato di invalidità civile (dalla data del riconoscimento dell'invalidità) con reddito del nucleo familiare, fino ad €. 10.845,59 più €. 826,33 per ogni persona a carico;

c)      disoccupati (limitatamente al periodo di disoccupazione) con reddito del nucleo familiare, fino ad €. 10.845,59 più €. 826,33 per ogni persona a carico;

d)      lavoratori posti in cassa integrazione (limitatamente al periodo di collocamento in cassa integrazione) con reddito del nucleo familiare, fino ad €. 10.845,59 più €. 826,33 per ogni persona a carico;

e)      nell'ipotesi in cui nei nuclei suddetti, convivano soggetti portatori di handicap, con attestato di invalidità civile, o persone anziane non autosufficienti, con certificazione medica rilasciata dalla competente A.S.S., l'aumento della quota di reddito per persone a carico è elevata da €. 826,33 ad €. 1.291,14;

f)        i soggetti che fruiscono dell'assistenza sociale comunale (limitatamente al periodo di assistenza), a norma dei vigenti regolamenti, se non rientrano nelle ipotesi di cui ai punti a), b), c), d) e);

 

3)      unica unità abitativa:

l'unità immobiliare abitata dev'essere l'unica di proprietà del nucleo familiare all'1.1.2008.

      Nel caso in cui detta unità sia goduta a titolo di usufrutto, uso o altro diritto reale, i componenti il nucleo familiare non devono possedere in proprietà altra unità immobiliare.

      Sono escluse dalla elevazione di cui ai sub 1) e 2) le unità immobiliari classificate in categoria A/1, A/8, A/9, anche se appartenenti a cittadini che si trovano nelle condizioni indicate al precedente punto 2);

 

I contribuenti interessati, per avere diritto alla detrazione di cui sopra, devono presentare o spedire con raccomandata - entro il prossimo mese di giugno - al servizio tributi del comune, apposita richiesta redatta nella forma dell'autocertificazione (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), contenente:

a)      cognome, nome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale;

b)      l'ammontare del reddito lordo percepito dal nucleo familiare nell'anno 2007;

c)      il possesso dei requisiti previsti dai punti 1) e 3).