IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ICI ANNO 2007 – CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE A FAVORE DI TALUNE CATEGORIE DI CITTADINI E MODIFICA AL REGOLAMENTO.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Premesso che, con deliberazione della Giunta comunale n. 40, del 6 marzo 2006, sono state approvate per l’anno 2006 le seguenti aliquote per imposta comunale sugli immobili (ICI):

a)       aliquota ordinaria, pari al 6,8 ‰ (sei virgola otto per mille);

b)       aliquota ridotta, pari al 4,5 ‰ (quattro virgola cinque per mille):

-          in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e loro pertinenze;

-          per gli appartamenti concessi in locazione ad uso abitativo, come da accordo territoriale sottoscritto tra i rappresentanti della proprietà edilizia e quelli degli inquilini e di cui alla deliberazione Giunta Comunale 2 agosto 1999, n. 206;

 

Ritenuto di confermare, anche per l’anno 2007, le aliquote sopra descritte;

 

Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 122, di conversione del decreto-legge n. 50/97, la detrazione ICI spettante per l'abitazione principale, può essere elevata da €. 103,29 ad €. 258,23 anche per i soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

 

Dato atto che il Comune di Sondrio si è già avvalso, per gli anni dal 1994 al 2006 e in caso di particolari condizioni, della facoltà di elevare a €. 154,94 la detrazione ICI spettante per l'abitazione principale;

 

Ritenuto di confermare, anche per l’anno 2007, la maggiore detrazione ICI spettante per l'abitazione principale - pari ad €. 154,94 - ove ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

1)    valore patrimoniale della I^ casa (considerato uguale al valore catastale) non superiore ad €. 51.645,69.

2)        reddito del nucleo familiare (inteso come reddito annuale imponibile ai fini IRPEF di tutto il nucleo familiare, maggiorato di eventuali redditi prodotti all’estero nell’anno 2006)

potranno beneficiare della detrazione in oggetto i proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione, delle abitazioni di cui sub 1) se appartenenti alle seguenti categorie:

a)       pensionati (dalla data del pensionamento) con reddito del nucleo familiare, fino ad €. 10.845,59 più €. 826,33 per ogni persona a carico;

b)       portatori di handicap con attestato di invalidità civile (dalla data del riconoscimento dell'invalidità) con reddito del nucleo familiare, fino ad €. 10.845,59 più €. 826,33 per ogni persona a carico;

c)       disoccupati (limitatamente al periodo di disoccupazione) con reddito del nucleo familiare, fino ad €. 10.845,59 più €. 826,33 per ogni persona a carico;

d)       lavoratori posti in cassa integrazione (limitatamente al periodo di collocamento in cassa integrazione) con reddito del nucleo familiare, fino ad €. 10.845,59 più €. 826,33 per ogni persona a carico;

e)       nell'ipotesi in cui nei nuclei suddetti, convivano soggetti portatori di handicap, con attestato di invalidità civile, o persone anziane non autosufficienti, con certificazione medica rilasciata dalla competente A.S.S., l'aumento della quota di reddito per persone a carico è elevata da €. 826,33 ad €. 1.291,14;

f)         i soggetti che fruiscono dell'assistenza sociale comunale (limitatamente al periodo di assistenza), a norma dei vigenti regolamenti, se non rientrano nelle ipotesi di cui ai punti a), b), c), d) e);

 

3)   unica unità abitativa:

      l'unità immobiliare abitata dev'essere l'unica di proprietà del nucleo familiare all'1.1.2007.

      Nel caso in cui detta unità sia goduta a titolo di usufrutto, uso o altro diritto reale, i componenti il nucleo familiare non devono possedere in proprietà altra unità immobiliare.

      Sono escluse dalla elevazione di cui ai sub 1) e 2) le unità immobiliari classificate in categoria A/1, A/8, A/9, anche se appartenenti a cittadini che si trovano nelle condizioni indicate al precedente punto 2);

 

Ritenuto, inoltre, di modificare il regolamento ICI approvato con propria deliberazione n. 23, del 7 maggio 2004, fissando in 5 anni il termine per la presentazione della domanda di rimborso indicato nei commi l e 2 dell'art. 2, osservato l’art. 1, commi 164, 171 e 173 lett. f) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

 

Preso atto che la Giunta con propria delibera n. 55, del 7 marzo 2007 ha approvato la presente proposta;

 

Preso atto dei pareri favorevoli espressi:

-    dai soggetti previsti dal 1° comma dell’art. 49, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;

-        dalla competente commissione consiliare, nell’adunanza del 23 marzo 2007;

 

Uditi:

- l’illustrazione degli assessori Venosta – il quale illustra anche i contenuti di un emendamento proposto dalla giunta riguardo il punto 4 dell’odg – Perregrini, Boletta, Giaggia, Fapani, Scarì e del sindaco;

- gli interventi dei consiglieri Madè, Iannotti, Stefanelli, Violante, Mitta, Schena, Vesnaver, Madè, Cattelini, Della Pedrina, Cecchini, Valli, Colombera, Sciaresa, Fognini, Caputo, Munarini, Bianchi, Moltoni, Rossi, Orsatti;

- le repliche degli assessori Venosta, Boletta, Perregrini, Scarì, D’Aschieri, Giaggia, Fapani e del sindaco;

- le dichiarazioni di voto dei consiglieri Schena, Stefanelli, Madè, Bongiolatti, Violante, Bianchi, Rossi;

 

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

Ø                   presenti            n. 35     (sono arrivati i consiglieri Frizziero e Madé e si è allontanato prima del voto il consigliere Frizziero);

Ø       astenuti            n. 1 (Rossi);

Ø       votanti:                   n. 34;

Ø                   contrari:            n. 12     (Stefanelli, Valli, Sciaresa, Della Pedrina, Bongiolatti, Vesnaver, Ambrosi; Cattelini, Madè, Schena, Colombera, Mitta;

Ø       favorevoli:          n. 22 (i restanti);

 

DELIBERA

 

1)       di confermare, anche per l’anno 2007, le aliquote approvate con la deliberazione della Giunta comunale n. 40, del 6 marzo 2006, dando atto che la detrazione spettante per l’abitazione principale è pari a €uro 103,29;

 

2)      di confermare, inoltre, la detrazione ICI spettante per l'abitazione principale – pari ad €. 154,94 - ove ricorrano le condizioni elencate in premessa, giusta quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 122, di conversione del decreto-legge n. 50/97;

 

3)      di stabilire che i contribuenti interessati, per avere diritto alla detrazione di cui sopra, devono presentare o spedire con raccomandata - entro il prossimo mese di giugno - al servizio tributi del comune, apposita richiesta redatta nella forma dell'autocertificazione (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), contenente:

Þ                  cognome, nome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale;

Þ                  l'ammontare del reddito lordo percepito dal nucleo familiare nell'anno 2006;

Þ                  il possesso dei requisiti previsti dai punti 1) e 3);

 

4)       di autorizzare i contribuenti che hanno tempestivamente inviato o presentato la richiesta di cui sub 2), a tener conto della maggiore detrazione loro spettante in sede di pagamento delle rate ICI/2007, nell'intesa che il comune si riserva:

Þ      di chiedere la presentazione di eventuale documentazione integrativa a comprova di quanto autocertificato dagli interessati;

Þ                   di segnalare all'Autorità Giudiziaria le eventuali dichiarazioni infedeli;

Þ                   di applicare le sanzioni previste dal D.lgs. n. 504/1992;

 

5)      di modificare il regolamento ICI approvato con propria deliberazione n. 23, del 7 maggio 2004, fissando in 5 anni il termine per la presentazione della domanda di rimborso indicato nei commi l e 2 dell'art. 2, osservato l’art. 1, commi 164, 171 e 173 lett. f) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.