COMUNE DI SONDRIO

Delibera n°81 del 23/03/2005

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 53 del 07/03/2005, con la quale si stabiliva di fissare, a decorrere dal 1 gennaio 2005, un'unica aliquota I.C.I. nella misura del 6,8 per mille e una detrazione pari ad €uro 200,00 per gli immobili sottoindicati:

- in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e loro pertinenze;

- per gli appartamenti concessi in locazione ad uso abitativo, come da accordo territoriale sottoscritto tra i rappresentanti della proprietà edilizia e quelli degli inquilini e di cui alla deliberazione Giunta Comunale 2 agosto 1999, n. 206;

Considerato che, in base ad ulteriori simulazioni effettuate dal servizio tributi con il software in uso per la gestione dell’imposta, il gettito di € 4.200.000,00 previsto nello schema di bilancio approvato con proprio atto n. 34 del 28/02/2005 può essere presumibilmente raggiunto anche applicando una aliquota ridotta del 5 per mille per gli immobili sopraindicati con una detrazione di € 103,29;

Ravvisata in tale soluzione quella più idonea in quanto mantiene invariato il gravame fiscale sulla abitazione principale;

Ritenuto, inoltre, di proporre, all’approvazione del Consiglio Comunale, la conferma della maggior detrazione per i soggetti in situazioni di svantaggio economico-sociale, nella misura di € 154,94 , come da testo allegato;

Preso atto che:

Ø l’art. 53, comma 16, della legge 23/12/2000, sostituito dall’art. 27, legge 28/12/2001, n. 448, ha stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali;

Ø per l’anno 2005, il termine di cui sopra è stato prorogato al 31 marzo 2005 (d.l. 30/12/2004, n. 314, convertito in legge);

Richiamato l’art. 42, 2° comma, lettera f) del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;

Visto l'art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

Preso atto del parere favorevole espresso dal soggetto previsto dal 1° comma dell’art. 49, del D.lgs n. 267/2000;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

1) di modificare la propria deliberazione n. 53 del 07/03/2005, applicando, a decorrere dal 1 gennaio 2005, una aliquota ridotta del 5 per mille:

- in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e loro pertinenze;

- per gli appartamenti concessi in locazione ad uso abitativo, come da accordo territoriale sottoscritto tra i rappresentanti della proprietà edilizia e quelli degli inquilini e di cui alla deliberazione Giunta Comunale 2 agosto 1999, n. 206;

dando atto che la detrazione per l'abitazione principale è pari a € 103,29;

2) di confermare la propria deliberazione n. 53 del 07/03/2005 relativamente alla misura dell'aliquota ordinaria che a decorrere dal 1 gennaio 2005, è fissata al 6,8 per mille;

3) di dare atto che il gettito derivante dalla presente imposta verrà introitato ad apposito capitolo del bilancio in corso di formazione;

4) di proporre al Consiglio Comunale la conferma della detrazione per i soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale, come da testo allegato alla presente deliberazione;

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante la necessità di dare corso a tutte le procedure in tempo utile.

Delibera n°22 del 31/03/2005

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 2005 – CONFERMA AUMENTO DELLA DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE A FAVORE DI TALUNE CATEGORIE DI CITTADINI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che ai sensi dell'art. 8, comma 3, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 122, di conversione del decreto-legge n. 50/97, la detrazione ICI spettante per l'abitazione principale, può essere elevata da £. 200.000 (€. 103,29) a £. 500.000 (€. 258,23) anche per i soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Dato atto che il Comune di Sondrio si è già avvalso, per gli anni dal 1994 al 2004 e in caso di particolari condizioni, della facoltà di elevare a £. 300.000 (€. 154,94) la detrazione ICI spettante per l'abitazione principale;

Ritenuto di confermare, anche per l’anno 2005, la maggiore detrazione ICI spettante per l'abitazione principale - pari ad €. 154,94 - ove ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

1) valore patrimoniale della I^ casa (considerato uguale al valore catastale) non superiore ad €. 51.645,69.

2) reddito del nucleo familiare:

potranno beneficiare della detrazione in oggetto i proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione, delle abitazioni di cui sub 1) se appartenenti alle seguenti categorie:

a) pensionati (dalla data del pensionamento) con reddito annuale imponibile, ai fini dell'IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino ad €. 10.845,59 più €. 826,33 per ogni persona a carico;

b) portatori di handicap con attestato di invalidità civile (dalla data del riconoscimento dell'invalidità) con reddito annuale imponibile, ai fini dell'IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino ad €. 10.845,59 più €. 826,33 per ogni persona a carico;

c) disoccupati (limitatamente al periodo di disoccupazione) con reddito annuale imponibile, ai fini dell'IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino ad €. 10.845,59 più €. 826,33 per ogni persona a carico;

d) lavoratori posti in cassa integrazione (limitatamente al periodo di collocamento in cassa integrazione) con reddito annuale imponibile, ai fini dell'IRPEF, di tutti i componenti del nucleo familiare, fino ad €. 10.845,59 più €. 826,33 per ogni persona a carico;

e) nell'ipotesi in cui nei nuclei suddetti, convivano soggetti portatori di handicap, con attestato di invalidità civile, o persone anziane non autosufficienti, con certificazione medica rilasciata dalla competente A.S.S., l'aumento della quota di reddito per persone a carico è elevata da €. 826,33 ad €. 1.291,14;

f) i soggetti che fruiscono dell'assistenza sociale comunale (limitatamente al periodo di assistenza), a norma dei vigenti regolamenti, se non rientrano nelle ipotesi di cui ai punti a), b), c), d) e);

3) unica unità abitativa:

l'unità immobiliare abitata dev'essere l'unica di proprietà del nucleo familiare all'1.1.2005.

Nel caso in cui detta unità sia goduta a titolo di usufrutto, uso o altro diritto reale, i componenti il nucleo familiare non devono possedere in proprietà altra unità immobiliare.

Sono escluse dalla elevazione di cui ai sub 1) e 2) le unità immobiliari classificate in categoria A/1, A/8, A/9, anche se appartenenti a cittadini che si trovano nelle condizioni indicate al precedente punto 2);

Preso atto dei pareri favorevoli espressi:

- dai soggetti previsti dal 1° comma dell’art. 49, del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267;

- dalla competente commissione consiliare, nell’adunanza del 23.03.2005;

Con la seguente votazione espressa nei modi di legge:

DELIBERA

1) di confermare, per l’anno 2005, la detrazione ICI spettante per l'abitazione principale – pari ad €. 154,94 - ove ricorrano le condizioni elencate in premessa, giusta quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 122, di conversione del decreto-legge n. 50/97;

2) di stabilire che i contribuenti interessati, per avere diritto alla detrazione di cui sopra, devono presentare o spedire con raccomandata - entro il prossimo mese di giugno - al servizio tributi del comune, apposita richiesta redatta nella forma dell'autocertificazione (ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), contenente:

Þ cognome, nome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale;

Þ l'ammontare del reddito lordo percepito dal nucleo familiare nell'anno 2004;

Þ il possesso dei requisiti previsti dai punti 1) e 3);

3) di autorizzare i contribuenti che hanno tempestivamente inviato o presentato la richiesta di cui sub 2), a tener conto della maggiore detrazione loro spettante in sede di pagamento delle rate ICI/2005, nell'intesa che il comune si riserva:

Þ di chiedere la presentazione di eventuale documentazione integrativa a comprova di quanto autocertificato dagli interessati;

Þ di segnalare all'Autorità Giudiziaria le eventuali dichiarazioni infedeli;

Þ di applicare le sanzioni previste dal D.lgs. n. 504/1992.