Deliberazione del Consiglio Comunale n.  5  del 25.03.2008

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA ICI PER L’ANNO 2008 E MISURA DELLA DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE.

                                                                                                  

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

Visto l’art. 1, comma 156, della Legge 27/12/2006, n° 296 “ Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 2007)”,  che modifica l’art. 6, comma 1,  primo periodo  del D. Lgs. 30/12/1992, n°  504,  per cui viene tassativamente disposto   che l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) viene stabilita  annualmente dal Consiglio comunale;

 

Visto il vigente regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 27/03/2006;

 

Precisato che le aliquote e le detrazioni di imposta  vengono approvate annualmente con deliberazione, ora del Consiglio comunale, adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione  per l’anno di riferimento;

 

Visto il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni;

 

Visto l'art. 4 del D.L 8-8-1996, n. 437, convertito con modificazioni con L. 24-10-1996, n. 556;

 

Visto il Decreto Legislativo 15-12-1997, n. 446;

 

Vista la legge 27-12-1997, n. 449;

 

Vista la Legge 24/12/2007, n. 244 (legge finanziaria per l’anno 2008) e  ricordato che il comma 

dell’art. 1 della stessa dispone un’ulteriore detrazione, in aggiunta a quella ordinaria per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e più precisamente:

Ø      tale ulteriore detrazione è pari all’1,33 per mille della base imponibile, e  fino ad un massimo di €  200, e comunque sempre solo fino a concorrenza dell’imposta dovuta;

Ø      per il calcolo di tale detrazione si usano gli stessi parametri di quella ordinaria (periodo di possesso, quota di possesso, pertinenze ecc.);

Ø      tale maggiore detrazione viene sommata a quella ordinarie e non è applicabile agli immobili, anche se adibiti ad abitazione principale, ma classificati nelle categorie catastali A1,(immobili signorili), A8, (ville), A9, (castelli);

 

Ritenuto di confermare le attuali aliquote dell'imposta e la quantificazione della detrazione, come  già determinate per l’anno 2007, e cioè:

a)      aliquota ordinaria nella misura del 6,7 per mille;

b)      aliquota ridotta, nella misura del  4 per mille  per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

c)      detrazione per l’abitazione principale: € 258,00 annue

 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del servizio, in ordine alla regolarità tecnica della proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma  2, del Tuel 267/2000;

 

Con voti  favorevoli: 9,  espressi per alzata di mano, contrari:  nessuno,  astenuti: 4 (Padelli Alfredo, Treosti Elena, Bono Graziano e Fallati Michele);

 

 

 

 

DELIBERA

 

DETERMINARE per l’anno 2008,  per quanto detto in premessa, le aliquote  dell’ I.C.I., come segue:

 

a)      aliquota ordinaria nella misura del 6,7 per mille;

 

b)      aliquota ridotta, nella misura del  4 per mille  per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

 

DETERMINARE per l’anno 2008,   la detrazione di imposta per le unità  immobiliari  adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di € 258,00, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione.

 

DARE ATTO che in aggiunta alla detrazione di cui sopra, la legge finanziaria 2008 ha istituito un’ulteriore detrazione pari all’1,33 per mille della base imponibile, come meglio specificato nelle premesse.

 

PROVVEDERE a dare la più ampia pubblicità ai contenuti della presente deliberazione.

 

Di seguito, attesa e verificata l’urgenza della presente, con separata votazione palesemente espressa e con voti unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4,  del D.Lgs. 267 del 18.08.2000.