LA GIUNTA COMUNALE

 

VISTO il D. Lgt.. 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

CONSIDERATO che il combinato disposto dell’articolo 6 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, come sostituito dall’art. 3 comma 53 della Legge 23.12.1996, n. 662 e dell’art. 53 comma 16 della legge 388 del 23/12/2000 dispone che l’aliquota venga stabilita dal Comune con deliberazione fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione;

 

VISTI inoltre i successivi commi 55, che sostituisce l’art. 8 del decreto legislativo 504/92 e 56; del medesimo art. 3 della Legge 662/96;

 

VISTO l’art. 3, comma 53 della Legge 662/1996 in virtù del quale il comune deve annualmente stabilire, entro il 31 ottobre di ogni anno e con effetto per l’anno successivo, l’aliquota dell’I.C.I. in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille;

 

VISTO l’art. 27, comma 8 della Legge 448 del 28/12/2001 il quale prevede che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28/09/1998 n. 360, e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del Bilancio di Previsione;

 

VISTO il regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili approvato con Delibera C.C n. 22 del 23.02.1999;

 

RITENUTO  pertanto provvedere in merito alla determinazione in ordine alle aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili, da applicarsi per l’anno 2005 nel Comune di Piateda;

 

CONSIDERATO indispensabile, mantenere le entrate del tributo avute per l’esercizio 2004; 

 

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Municipale n. 138 del 27.11.2003, esecutiva  ai sensi di legge, con la quale si stabiliva di confermare le misure vigenti, le seguenti aliquote di applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2004:

ü      Immobili adibiti direttamente ad abitazione principale dal soggetto passivo d’imposta 5,5%o (cinque virgola cinque per mille);

ü      Immobili diversi dalle abitazioni, immobili posseduti in aggiunta all’abitazione principale, altri immobili 6%o ( sei per mille);

ü      la detrazione di Euro 103,291 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

 

DATO ATTO: che la presente deliberazione non comporta né involge aspetti strutturali e regolamentari di istituzione o ordinamento del tributo, ma esplica i suoi effetti dispositivi in termini di misura applicativa;

 

VISTO l’art. 48, 2° comma e l’art. 42 lettera F) del TUEL 267/2000 in ordine alla attribuzione della residuale competenza alla Giunta relativamente alla determinazione di tariffe e aliquote;

 

DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000 sono stati formulati i seguenti pareri:

-         parere favorevole del responsabile dell'Ufficio Tributi;

-         parere favorevole del responsabile del servizio Economico/Finanziario in ordine alla regolarità tecnico- contabile;

 

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge   

 

DELIBERA

 

1)      di stabilire confermando le seguenti aliquote di applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2005:

Immobili adibiti direttamente ad abitazione principale dal soggetto passivo d’imposta 5,5%o (cinque virgola cinque per mille);

Immobili diversi dalle abitazioni, immobili posseduti in aggiunta all’abitazione principale, altri immobili 6%o ( sei per mille);

2)      di stabilire confermando nella misura vigente, la seguente detrazione di Euro 103,291 per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

3)      dare atto che il presente provvedimento assicura l’equilibrio dell’ente e che, in particolare, la previsione d’entrata è iscritta nel bilancio di previsione annuale  per il 2005;

4)      di provvedere ai sensi dell’art. 52, 2° comma del D. Lgvo n. 446 del 17.12.1997 e successive modifiche a pubblicare per estratto nella Gazzetta Ufficiale la presente deliberazione secondo le modalità vigenti, entro 30 giorni dalla esecutività della stessa;

5)      di trasmettere la presente deliberazione a

        -  al revisore del Conto Consuntivo;

-       al Ministero delle Finanze;

6)      con successiva votazione favorevole ed unanime, la presente viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del TUEL n.267/2000.