CHE il comma 55 dell'art. 3 della Legge n. 662 del 23.12.1996 riformula l'art. 8 del Decreto Lgs. n. 504/1992, con riferimento alle riduzioni e alle detrazioni di imposta, prevedendo in particolare:
- la riduzione "ope legis" del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;
- la facoltà di stabilire l'aliquota nella misura del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita dalle imprese costruttrici e non venduti, per un periodo non superiore a tre anni;
- la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di un importo di lire 200.000;
- la possibilità di ridurre fino al 50% l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo o, in alternativa, di elevare l'importo della detrazione di cui al precedente punto c) fino a lire 500.000, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale previamente individuati dal competente organo (facoltà prevista dall’art. 3 del D.L. 11 marzo 1997, n. 50);
- la possibilità di estendere l'applicazione delle disposizioni suddette anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;
CHE il comma 56 dell'art. 3 della Legge n. 662 del 23.12.1996 prevede che “i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”;
CHE il comma 5 dell'art. 1 della Legge n. 449 del 27.12.1997 prevede che “i comuni possono fissare aliquote agevolate dell'I.C.I. anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti”;
CHE gli artt. n. 58 e n. 59 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 introducono ulteriori modifiche alla disciplina dell'I.C.I., fra cui, in particolare, la possibilità di stabilire la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in misura superiore a 500.000 Lire, fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, e prevedendo una potestà regolamentare in materia di I.C.I. per quanto riguarda diversi aspetti del tributo (con regolamento che ha effetto non prima del 1 gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione);
RICHIAMATO, a tale riguardo, il Regolamento comunale in materia di applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 69/1998;
DATO atto che questo Ente per l’anno 2004, con deliberazione G.M. n. 57 in data 27/11/2003 ha deliberato:
- di determinare e confermare l’aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 (sei) per mille per l’abitazione principale e del 7 (sette) per mille per abitazioni ed immobili diversi dall’abitazione principale;
- di determinare e confermare le detrazioni ai fini del calcolo I.C.I. per l’abitazione principale nell’importo di € 103,29;
CONVENUTA l'opportunità di confermare, anche per il 2007 i provvedimenti già adottati per il 2006;
ACQUISITO il parere favorevole del competente responsabile del servizio reso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati;
DELIBERA
- DI DETERMINARE, in attuazione dell'art. 6 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 53 dell'art. 3 della Legge n. 662 del 23.12.1996, per l’anno 2007, l’aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 6 (sei) per mille per l’abitazione principale e del 7 (sette) per mille per abitazioni ed immobili diversi dall’abitazione principale.
- DI CONFERMARE, anche per l’anno 2007, le detrazioni ai fini del calcolo I.C.I. per l’abitazione principale nell’importo di Euro 103,29.
- DI DARE ATTO che il presente provvedimento assicura l'equilibrio economico dell'Ente.
- DI DISPORRE che il presente provvedimento venga trasmesso in elenco, contestualmente all’affissione all’albo, ai capogruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo n. 267/2000.
- DI DICHIARARE il presente atto, a seguito di avvenuta separata, palese ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma - del Decreto Lgs. n. 267/2000.