VISTO l’articolo 42 del Decreto Lgs. 267/2000, che disciplina le attribuzioni dei consigli comunali e che, al comma 2, lettera f) prevede la competenza del Consiglio, per quanto riguarda l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con l’esclusione della determinazione delle relative aliquote;
CONSIDERATO pertanto che la competenza in materia tariffaria è attribuita alla Giunta Municipale, ai sensi dell’articolo 48, secondo comma, del D.Lgs. 267/2000;
VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni;
CONSIDERATO:
CHE la norma prevede che l'aliquota può essere agevolata, in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro;
CHE la suddetta normativa fa salva l'applicazione dell'art. 4 – 1° comma - del D.L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.10.1996, n. 556, che prevede la possibilità di deliberare “una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato”;
CHE il comma 55 dell'art. 3 della Legge n. 662 del 23.12.1996 riformula l'art. 8 del Decreto Lgs. n. 504/1992, con riferimento alle riduzioni e alle detrazioni di imposta, prevedendo in particolare:
CHE il comma 56 dell'art. 3 della Legge n. 662 del 23.12.1996 prevede che “i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”;
CHE il comma 5 dell'art. 1 della Legge n. 449 del 27.12.1997 prevede che “i comuni possono fissare aliquote agevolate dell'I.C.I. anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti”;
CHE gli artt. n. 58 e n. 59 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 introducono ulteriori modifiche alla disciplina dell'I.C.I., fra cui, in particolare, la possibilità di stabilire la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in misura superiore a 500.000 Lire, fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, e prevedendo una potestà regolamentare in materia di I.C.I. per quanto riguarda diversi aspetti del tributo (con regolamento che ha effetto non prima del 1 gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione);
RICHIAMATO, a tale riguardo, il Regolamento comunale in materia di applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 69/1998;
DATO atto che questo Ente per l’anno 2004, con deliberazione G.M. n. 57 in data 27/11/2003 ha deliberato:
CONVENUTA l'opportunità di confermare, anche per il 2005 i provvedimenti già adottati per il 2004;
ACQUISITO il parere favorevole del competente responsabile del servizio reso ai sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati;
DELIBERA