VISTO l’articolo 42 del Decreto Lgs. 267/2000, che disciplina le attribuzioni dei consigli comunali e che, al comma 2, lettera f) prevede la competenza del Consiglio, per quanto riguarda l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con l’esclusione della determinazione delle relative aliquote;

 

CONSIDERATO pertanto che la competenza in materia tariffaria è attribuita alla Giunta Municipale, ai sensi dell’articolo 48, secondo comma, del D.Lgs. 267/2000;

 

VISTO  il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni;

 

CONSIDERATO:

 

CHE  la  norma prevede che l'aliquota può essere agevolata, in rapporto  alle  diverse  tipologie degli enti senza scopi di lucro;

 

CHE  la suddetta normativa fa salva l'applicazione dell'art. 4 – 1° comma - del D.L. 8 agosto 1996,  n. 437,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24.10.1996, n. 556, che prevede la  possibilità di  deliberare  una  aliquota  ridotta, comunque non inferiore al 4 per  mille,  in  favore  delle persone  fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa,  residenti nel  comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, nonché  per quelle  locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione  principale,  a  condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito  annuale  realizzato”;

 

CHE il comma 55 dell'art. 3 della Legge n. 662 del 23.12.1996 riformula l'art. 8 del Decreto Lgs. n. 504/1992, con riferimento alle riduzioni e alle detrazioni di imposta, prevedendo in  particolare:

 

CHE il comma 56 dell'art. 3 della Legge n. 662 del 23.12.1996 prevede che “i comuni  possono considerare  direttamente  adibita  ad  abitazione principale  l'unità  immobiliare  posseduta  da anziani  o  disabili  che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o  sanitari  a  seguito  di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”;

 

CHE il comma 5 dell'art. 1 della Legge n. 449 del 27.12.1997 prevede che “i  comuni  possono fissare aliquote agevolate dell'I.C.I. anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici,  ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti”;

 

CHE gli artt. n. 58 e n. 59 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 introducono ulteriori modifiche alla disciplina dell'I.C.I., fra cui, in particolare, la possibilità di stabilire la detrazione  dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del  soggetto passivo in misura superiore a 500.000 Lire, fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, e prevedendo una potestà regolamentare in materia di I.C.I. per quanto riguarda diversi aspetti del  tributo (con regolamento che ha effetto non prima del 1 gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione);

 

RICHIAMATO, a tale riguardo, il Regolamento comunale in materia di applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 69/1998;

 

DATO atto che questo Ente per l’anno 2004, con deliberazione G.M. n. 57 in data 27/11/2003 ha deliberato:

 

CONVENUTA  l'opportunità di confermare, anche per il 2005 i provvedimenti già adottati per il 2004;

 

ACQUISITO il parere favorevole del competente responsabile del servizio reso ai  sensi dell’art. 49 del Decreto Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);

 

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati;

 

DELIBERA

 

  1. DI DETERMINARE, in attuazione dell'art. 6 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 53 dell'art. 3 della Legge n. 662 del 23.12.1996, per l’anno 2005, l’aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura  del 6 (sei) per mille per l’abitazione principale e del 7 (sette) per mille per abitazioni ed immobili diversi dall’abitazione principale.
  2. DI CONFERMARE, anche per l’anno 2005, le detrazioni ai fini del calcolo I.C.I. per l’abitazione principale nell’importo di Euro 103,29.
  3. DI DARE ATTO che il presente provvedimento assicura l'equilibrio economico dell'Ente.
  4. DI DISPORRE che il presente provvedimento venga trasmesso in elenco, contestualmente all’affissione all’albo, ai capogruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del Decreto Legislativo n. 267/2000.
  5. DI DICHIARARE il presente atto, a seguito di avvenuta separata, palese ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma - del Decreto Lgs. n. 267/2000.