DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 9 DEL 18.03.2010

 

IL CONSIGLIO COMUNALE


  

VISTO il decreto legislativo 30/12/1992 n° 504 “Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992 n° 421” e successive modificazioni e integrazioni;

 

VISTA la legge 27 dicembre 2006  n° 296, (finanziaria 2007) e in particolare l’articolo unico, commi:

-          156 il quale prevede che l’aliquota I.C.I. è deliberata dal Consiglio Comunale;

-          169 il quale prevede che gli enti locali, deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

 

VISTO il Decreto  del Ministro dell’Interno 17 dicembre 2009 che differisce al 30 aprile 2010 il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione 2010 da parte degli Enti Locali;

 

VISTO il decreto legislativo 15/12/1997 n° 446, in particolare l’art. 52  e l’art. 58, 3° comma;

 

VISTO  il Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 97 del 28 novembre 2006 in base al quale l’aliquota relativa all’imposta comunale sugli immobili può essere diversificata, oltre che per le fattispecie previste dall’art. 6, 2° comma del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n° 504, anche per fabbricati appartenenti a singoli gruppi catastali omogenei;

 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n° 5  del 18 febbraio 2009, esecutiva, con la quale si determinava, in attuazione dell’art. 6 del decreto legislativo 30/12/1992 n° 504, l’aliquota relativa all’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2009  nella misura del 4 per mille per le aree fabbricabili e per i fabbricati dei gruppi catastali A, B e C e un’aliquota differenziata del 7 per mille per tutti gli immobili appartenenti al gruppo catastale D;

 

VALUTATE le esigenze di bilancio  per l’esercizio finanziario  2010;

 

RITENUTO di confermare, per l’anno 2010, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del decreto legislativo 504/1992, l’aliquota di applicazione dell’ICI - Imposta Comunale sugli Immobili -  nella misura del 4 per mille per i terreni edificabili e per i fabbricati dei gruppi catastali A, B e C, al fine di agevolare le attività che in essi si svolgono normalmente con particolare riferimento alle abitazioni e alle piccole attività commerciali;

 

RITENUTO di avvalersi della facoltà prevista dal regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 97 del 28 novembre 2006 e  di fissare, per l’anno 2010, per tutti gli immobili appartenenti al gruppo catastale “D”, ivi compresi quelli indicati all’articolo 5, 3° comma del decreto legislativo 504/1992,    un’aliquota diversificata del 7  per mille;

 

RITENUTO ALTRESI’ di stabilire, ai sensi dell’art. 58, 3° comma del decreto legislativo 446/1997, per gli immobili di cui all’art. 8, 2° comma del decreto legislativo 504/1992 (abitazione principale) una detrazione d’imposta pari a € 500,00 ( euro cinquecento) fino a concorrenza dell’imposta dovuta sull’abitazione principale;

 

ATTESO che sulla scorta delle valutazioni appositamente effettuate dai competenti uffici comunali con le sopraccitate aliquote e detrazioni il gettito ICI per l’anno 2010 è stato preventivato in € 1.020.000, somma necessaria per far fronte alle esigenze di bilancio per l’esercizio 2010;

 

Tutto ciò premesso e considerato,

 

 ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267 espressi dal responsabile del servizio economico-finanziario e dal funzionario responsabile ICI;

 

UDITI i seguenti interventi:

 Strambini Italo: fa piacere vedere che viene confermata la riduzione per l’abitazione principale; quando l’abbiamo approvata noi siamo stati criticati;

Sindaco: le critiche erano dovute al fatto che, anticipando quanto previsto dalla finanziaria siamo stati danneggiati con un minor rimborso dallo Stato;

 

Con voti unanimi espressi nelle forme e nei modi di legge

 

 

DELIBERA

 

 

1) DI CONFERMARE, per l’anno 2010, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del decreto legislativo 504/1992, l’aliquota di applicazione dell’ICI - Imposta Comunale sugli Immobili -  nella misura del 4 per mille per i terreni edificabili e per i fabbricati dei gruppi catastali A, B e C, al fine di agevolare le attività che in essi si svolgono normalmente con particolare riferimento alle abitazioni e alle piccole attività commerciali;

 

2) DI AVVALERSI della facoltà prevista dal regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 97 del 28 novembre 2006 e  di confermare, per l’anno 2010, per tutti gli immobili appartenenti al gruppo catastale “D”, ivi compresi quelli indicati all’articolo 5, 3° comma del decreto legislativo 504/1992,    un’aliquota diversificata del 7 per mille.

 

3) DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 58, 3° comma del decreto legislativo 446/1997, per gli immobili di cui all’art. 8, 2° comma del decreto legislativo 504/1992 (abitazione principale) una detrazione d’imposta pari a € 500,00 ( euro cinquecento) fino a concorrenza dell’imposta dovuta;

 

 

INDI

 

Mediante separata  unanime votazione,

 

DELIBERA

 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del decreto legislativo 267/2000.