DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 17 DEL 28.03.2007
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il decreto legislativo 30/12/1992 n° 504 “Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992 n° 421” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA la legge 27 dicembre 2006 n° 296, (finanziaria 2007) e in particolare l’articolo unico, commi:
- 156 il quale prevede che l’aliquota I.C.I. è deliberata dal Consiglio Comunale;
- 169 il quale prevede che gli enti locali, deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
VISTI il Decreto Ministeriale 30/11/2006 che differisce al 31 marzo 2007 il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione 2007 da parte degli Enti Locali e il Decreto Ministeriale 19 marzo 2007 che dispone un’ulteriore proroga del termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 2007 da parte degli enti locali al 30 aprile 2007;
VISTO il decreto legislativo 15/12/1997 n° 446, in particolare l’art. 52 e l’art. 58, 3° comma;
VISTO il Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 97 del 28 novembre 2006 in base al quale l’aliquota relativa all’imposta comunale sugli immobili può essere diversificata, oltre che per le fattispecie previste dall’art. 6, 2° comma del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n° 504, anche per fabbricati appartenenti a singoli gruppi catastali omogenei;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n° 105 del 17/02/1993, esecutiva, con la quale si determinava, in attuazione dell’art. 6 del decreto legislativo 30/12/1992 n° 504, l’aliquota relativa all’imposta comunale sugli immobili per l’anno 1993 nella misura del 4 per mille;
CONSIDERATO che per gli anni successivi è stata confermata la stessa aliquota ai sensi del decreto legislativo 504/1992 e successive modificazioni e integrazioni;
VALUTATE le esigenze di bilancio per l’esercizio finanziario 2007;
RITENUTO di confermare, per l’anno 2007, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del decreto legislativo 504/1992, l’aliquota di applicazione dell’ICI - Imposta Comunale sugli Immobili - nella misura del 4 per mille per i terreni edificabili e per i fabbricati dei gruppi catastali A, B e C, al fine di agevolare le attività che in essi si svolgono normalmente con particolare riferimento alle abitazioni e alle piccole attività commerciali;
RITENUTO di avvalersi della facoltà prevista dal regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 97 del 28 novembre 2006 e di fissare, per l’anno 2007, per tutti gli immobili appartenenti al gruppo catastale “D”, ivi compresi quelli indicati all’articolo 5, 3° comma del decreto legislativo 504/1992, un’aliquota diversificata del 6,5 per mille;
RITENUTO ALTRESI’ di stabilire, ai sensi dell’art. 58, 3° comma del decreto legislativo 446/1997, per gli immobili di cui all’art. 8, 2° comma del decreto legislativo 504/1992 (abitazione principale) una detrazione d’imposta pari a € 500,00 ( euro cinquecento) fino a concorrenza dell’imposta dovuta sull’abitazione principale;
ATTESO che sulla scorta delle valutazioni appositamente effettuate dai competenti uffici comunali con le sopraccitate aliquote e detrazioni il gettito ICI per l’anno 2007 è stato preventivato in € 792.000,00, somma necessaria per far fronte alle esigenze di bilancio per l’esercizio 2007;
Tutto ciò premesso e considerato,
ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49, 1° comma del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267 espressi dal responsabile del servizio economico-finanziario e dal funzionario responsabile ICI;
UDITO l’intervento dei consiglieri:
Pini: è un’operazione che non convince; il trucco non è riuscito perfettamente; da un lato sono previste maggiori detrazioni e in pratica non si paga più l’ICI sulla prima casa, dall’altra è stata aumentata l’aliquota per le categorie D incidendo sulle imprese. Sono comunque d’accordo sull’abolizione dell’ICI sulla prima casa.
Pruneri Antonio: è giusto non far pagare l’ICI sulla prima casa ma ciò è stato ottenuto con l’aumento dell’aliquota per le categorie D incidendo sulle attività artigianali. Il mio voto è di astensione.
Besseghini Mirko: sono contrario perché si colpiscono le attività produttive.
Franzini Pietro: solo i Comuni di Grosio e Buglio in Monte hanno abbattuto l’ICI sulla prima casa, l’ICI in più sulle categorie D è compensata dall’ICI in meno sulla prima casa.
Besseghini Mirko: non c’è strategia; è inutile colpire l’AEM che è un colosso e con cui sarà sempre più difficile parlare.
Con 12 voti favorevoli, 3 astenuti (Pini Mario, Pruneri Antonio, Franzini Giovanni) e 1 contrario (Besseghini Mirko) espressi nelle forme e nei modi di legge
DELIBERA
1) DI CONFERMARE, per l’anno 2007, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del decreto legislativo 504/1992, l’aliquota di applicazione dell’ICI - Imposta Comunale sugli Immobili - nella misura del 4 per mille per i terreni edificabili e per i fabbricati dei gruppi catastali A, B e C, al fine di agevolare le attività che in essi si svolgono normalmente con particolare riferimento alle abitazioni e alle piccole attività commerciali;
2) DI AVVALERSI della facoltà prevista dal regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 97 del 28 novembre 2006 e di fissare, per l’anno 2007, per tutti gli immobili appartenenti al gruppo catastale “D”, ivi compresi quelli indicati all’articolo 5, 3° comma del decreto legislativo 504/1992, un’aliquota diversificata del 6,5 per mille.
3) DI STABILIRE, ai sensi dell’art. 58, 3° comma del decreto legislativo 446/1997, per gli immobili di cui all’art. 8, 2° comma del decreto legislativo 504/1992 (abitazione principale) una detrazione d’imposta pari a € 500,00 ( euro cinquecento) fino a concorrenza dell’imposta dovuta;
INDI
Mediante separata votazione, con 15 voti favorevoli e un astenuto (Besseghini Mirko)
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del decreto legislativo 267/2000.