Deliberazione n. 11 del 07/02/2005

 

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L’ANNO 2005. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI.

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

VISTO l’articolo 42 del T.U. degli Enti Locali, D. Lgs. 267/2000, che disciplina le attribuzioni dei consigli comunali e che, al comma 2, lettera f) prevede la competenza del consiglio per quanto riguarda l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con l’esclusione della determinazione delle relative aliquote;

 

CONSIDERATO che, pertanto, la competenza in materia tariffaria resta attribuita alla Giunta Municipale, ai sensi dell’articolo 48, secondo comma, del medesimo Testo unico;

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che il disposto combinato dell'art. 6 del suddetto D.Lgs. n. 504/1992, come sostituito dal comma 53 dell'articolo 3 della legge finanziaria n. 662 del 23/12/1996, e dell’art. 53, comma 16 della legge 23/12/2000, n. 388, dispone che l'aliquota venga stabilita dal Comune con deliberazione da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

CHE il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2005, per gli enti locali, è stato differito al 31 MARZO 2005;

CHE l’art. 6 del D.Lgs. n. 504/1992 (come successivamente modificato) stabilisce che l’aliquota sia deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento:

Ø      agli immobili diversi dalle abitazioni;

Ø      agli immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

Ø      agli immobili non locati;

CHE la norma prevede che l'aliquota può essere agevolata, in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro;

CHE la suddetta normativa fa salva l'applicazione dell'art. 4, comma 1, del D.L. 8/8/1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/10/1996, n. 556, che prevede la possibilità di deliberare "un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato";

CHE il comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662 del 23/12/1996 riformula l'art. 8 del D.Lgs. n. 504/1992, con riferimento alle riduzioni e alle detrazioni d’imposta, prevedendo in particolare:

 ·        la riduzione "ope legis" del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;

·        la facoltà di stabilire l'aliquota nella misura del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita dalle imprese costruttrici e non venduti, per un periodo non superiore a tre anni;

·        la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di un importo di lire 200.000;

·        la possibilità di ridurre fino al 50% l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo o, in alternativa, di elevare l'importo della detrazione di cui al precedente punto c) fino a lire 500.000, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio (ai sensi dell'art. 3 del D.L. 11/3/1997, n. 50, tale facoltà è esercitabile anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale da individuarsi con deliberazione del competente organo comunale);

·        la possibilità di estendere l'applicazione delle disposizioni suddette anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

CHE il comma 56 dell'art. 3 della legge n. 662 del 23/12/1996 prevede che "i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata";

CHE il comma 5 dell'art. 1 della legge n. 449 del 27/12/1997 prevede che "i comuni possono fissare aliquote agevolate dell'ICI anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero d’immobili d’interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti";

CHE gli artt. 58 e 59 del decreto legislativo n. 446 del 15/12/1997 introducono ulteriori modifiche alla disciplina dell'ICI, fra cui, in particolare, la possibilità di stabilire la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in misura superiore a 500.000 lire, fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, e prevedendo una potestà regolamentare in materia di ICI per quanto riguarda diversi aspetti del tributo;

DATO atto che quest’Ente, per il 2004, con deliberazione G.M. n. 8 del 19/01/2004, esecutiva, ha deliberato:

·        di determinare  l’aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

      a) aliquota ordinaria                        5 per mille

b) aliquota abitazione principale      4 per mille

     ·        di confermare la detrazione dell’imposta dovuta per le unità immobiliari censite nelle categorie A/2, A/3, A/4, comprese le pertinenze, direttamente  

           adibite ad abitazione principale, dei soggetti passivi d’imposta in € 129,00;

Zona come delimitata dalla strumento urbanistico in vigore                          Valore venale al mq

Zona omogenea B                                                                                              € 31,00

Zona omogenea C                                                                                              € 31,00

Zona omogenea D - Artigianale – Industriale                                                       € 26,00

                          D - Crotti                                                                                    7,75

 

CONVENUTA l'opportunità di confermare, anche per il 2005, i provvedimenti già adottati, e sopra richiamati;

DATO atto che il responsabile del servizio finanziario-tributario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ha espresso parere favorevole;

 

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati;

 

DELIBERA

 

1.      DI DETERMINARE, per le ragioni riportate in premessa, in attuazione dell'art. 6 del suddetto Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 53 dell'art. 3 della legge n. 662 del 23/12/1996, per l’anno 2005, l’aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

a) aliquota ordinaria                                  5 per mille

b) aliquota abitazione principale                4 per mille

 

2.      DI CONFERMARE, anche per l’anno 2005, la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibite ad abitazione principale censite nelle categorie A/2, A/3, A/4, comprese le pertinenze, dal soggetto passivo in Euro 129,00

 

3.      DI CONFERMARE anche per l’anno 2005 i seguenti valori delle aree fabbricabili:

Zona come delimitata dalla strumento urbanistico in vigore                          Valore venale al mq

Zona omogenea B                                                                                               € 31,00

Zona omogenea C                                                                                               € 31,00

Zona omogenea D - Artigianale – Industriale                                                        € 26,00

                          D - Crotti                                                                                     7,75

 

4.      DI DISPORRE che il presente provvedimento sia trasmesso, in elenco, contestualmente all’affissione all’albo, ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U. degli Enti Locali, D. Lgs. 267/2000, e dello stesso T.U..

 
INDI

 

Data l'urgenza;

Ad unanimità di voti favorevoli, resi nei modi di Legge;

 

DELIBERA

 

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134. co.4°, D.Lgs.267/00.

  

 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ’ TECNICA

 

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere FAVOREVOLE.

 

Gordona, 07/02/2005

                                               IL RESPONSABILE DEL SERV. FINANZIARIO-TRIBUTI

                                                                             (Biavaschi rag.Vivian)