IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

Richiamato il D. Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni;

 

Visto il capo I del decreto che istituisce dall’anno 1993 l’imposta comunale sugli immobili (ICI) ed in particolare l’art. 6 che disciplina la determinazione dell’aliquota;

 

Visto il citato art. 6 comma 2° del D. L.vo n. 504 come modificato con l’art. 58 del D. L.vo 15.12.1997 n. 446 a norma del quale l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille ne superiore al 7 per mille;

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 del 08.04.2009  con la quale sono state approvate le aliquote e detrazioni per l'anno 2009;

 

RICHIAMATO l’art. 1 della Legge 24 luglio 2008 n. 126 ad oggetto: “Esenzione ICI prima casa” che stabilisce:

 

 “1. A decorrere dall'anno 2008 e' esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

3. L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992”.

 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno in data 17 dicembre 2009, con cui è stato differito al 30.04.2010 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2010 da parte degli Enti Locali;

 

RITENUTO pertanto di dover determinare le aliquote d’imposta per l’esercizio 2010 nella stessa misura del 2009;

 

Considerato di mantenere le aliquote già in vigore anche per l’anno 2010, ad eccezione dell’aliquota per l’abitazione principale in quanto divenuta esente, e che comunque detta aliquota è pari all’ordinaria del 5,00 per mille;

 

Visto il regolamento comunale ICI debitamente approvato con deliberazione consiliare n. 8 del 12.03.1999 esecutivo ai sensi di legge  modificato con deliberazione consiliare n. 3 del 08.04.2009 esecutiva ai sensi di legge;

 

DATO ATTO CHE il presente provvedimento viene adottato nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 4 del D.L. 8 agosto 1996, n. 437 nonché delle norme di cui all’art. 58, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

 

VISTO l’art. 52, c. 2 del D.Lgs. n. 446/97, così come modificato dall’art. 1, c. 1, lettera s) del D.Lgs. n. 506/99, il quale prevede che copia della presente Deliberazione e del relativo avviso di adozione debba essere inoltrata al Ministero delle Finanze per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

 

RICHIAMATA la propria competenza nell’adozione della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 156 della L. n. 296/2006, che ha così modificato l’articolo 6, comma 1, primo periodo del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: “L’aliquota è stabilita dal Consiglio Comunale…..”;

 

VISTI:

§         il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

§         la legge 27 dicembre 2006, n. 296;

§         l’art. 42-bis del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159;

§         gli artt. 1, commi 5 e 6, 2, commi 4 e 288, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

§         il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

§         l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

 

Acquisito il parere favorevole di ordine tecnico espresso dal responsabile del servizio finanziario  ai sensi dell’art. 49 comma 1° del Decreto Legislativo 267/2000;

 

Con voti;

Presenti: 11

Votanti: 9, astenuti 2 (Speziale Fausto e Bertolini Remo)

Favorevoli: nove

Contrari : nessuno

 

 

 

DELIBERA

 

 

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;

 

  1. Di confermare per l’anno 2010 le seguenti aliquote e detrazioni di imposta:

 

 

TIPOLOGIA

ALIQUOTA

DETRAZ.

Abitazione principale e relative pertinenze

(garage, cantine e soffitte)

 

ESENTE

 

ESENTE

ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE FABBRICATI appartenenti ad una delle seguenti categorie:

A/1 Abitazione di tipo signorile

A/8 Abitazione in ville

A/9 Castelli e palazzi



5,00‰

 

 

€ 103,29

ALIQUOTA ORDINARIA  PER TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI    E PER LE AREE EDIFICABILI

5,00‰

 

 

 

 

 

  1. Di stimare il gettito I.C.I. per l’anno 2010 in complessivi €. 92.000,00

  

  1. Di inoltrare copia della presente deliberazione  e del relativo avviso di adozione al ministero delle Finanze per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell’art. 52, 2° comma del D. Lgs. 446/1997, così come modificato dall’art. 1, c. 1, lettera s) del  D. Lgs. 506/99, entro 30 giorni dalla data di esecutività della stessa.

 

  1. Di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto della norma di cui all’art. 58, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

 

  1. Di dare ampio mandato al Responsabile del Servizio, per l'assunzione di tutti gli atti gestionali, esecutivi necessari per l'attuazione concreta del presente provvedimento;

 

  1. Di dichiarare, con separata e unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo n. 267/2000.