Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che disciplina l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 12.03.1989, esecutive ai sensi di legge;
Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
Visto inoltre l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
Visto inoltre quanto disposto dall’art. 8, commi 2 e 3, del D.Lgs. 504/92, come modificato dall’art. 3, comma 55 della Legge n. 662/96, in base al quale l'Ente può deliberare una riduzione dell'imposta per le abitazioni principali da un minimo di € 103,29 ad un massimo di € 258,23=, rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'immobile è stato adibito ad abitazione principale, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico e sociale;
Visto l’art. 8 commi 2-bis e 2-ter del D.Lgs. 504/92, così come introdotti dal comma 5 dell’art. 1 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, così come riportati:
“2-bis. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’articolo 5. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2-ter. L’ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.”
Dato atto che con decreto del Ministero dell’Interno in data 20.03.2008 è stato prorogato al 31 maggio 2008 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2008;
Ritenuto altresì di confermare per l’anno 2008 nella misura del 5,00 per mille l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili e la detrazione per l’abitazione principale nella misura di € 103,29 ;
Richiamato l’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale demanda al Consiglio Comunale la competenza per l’approvazione delle aliquote e delle detrazioni d’imposta;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Acquisito il parere favorevole di ordine tecnico espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 comma 1° del Decreto Legislativo 267/2000;
Con voti;
Presenti:10
Votanti: 10
Favorevoli: 9
Contrari : n. 1 (Speziale Fausto)