PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

Deliberazione n. 10 del 28.03.2008

Oggetto n. 2: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.C.I. PER L'ANNO 2008. PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

PREMESSO:

- che con deliberazione C.C. n. 4 in data 18.04.2007, esecutiva, venivano fissate  le seguenti aliquote ICI anno 2007:

Ø      Aliquota ordinaria del 6,5 per mille da applicare ai fabbricati ed alle aree fabbricabili;

Ø      Aliquota ridotta del 5 per mille esclusivamente in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Di considerare, agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni previste per le abitazioni principali (aliquota ridotta e detrazione):

a)      l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto;

b)      l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o d'usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

c)      le unità immobiliare concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado, che le occupano quale loro abitazione principale, presentando comunicazione scritta all’Ufficio Tributi;

- che, con il medesimo atto:

1.  si stabiliva altresì, per l’anno 2007, un’esenzione d’imposta per i fabbricati ubicati nel centro storico soggetti ad interventi di recupero delle facciate come segue:

Ø      in caso di tinteggiatura con prodotti a base di calce o silicati: esenzione per 1 anno;

Ø      in caso di rifacimento intonaco e recupero elementi di pregio:esenzione per 2 anni;

Ø      in caso di restauro facciata con affreschi, graffiti, decori, elementi di particolare valore storico - artistico: esenzione per 3 anni;

2. si confermava l’elevazione per l'anno 2007, da € 103,29 a € 154,94 della detrazione spettante per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico – sociale, quest’ultime individuate con deliberazione Consiglio comunale n. 82/2000, esecutiva,

 

VISTO l’art. 42 del T.U. degli Enti locali, D. Lgs. 267/2000, che disciplina le attribuzioni dei Consigli comunali e che, al comma 2, lettera f), prevede la competenza del Consiglio per quanto riguarda l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con l’esclusione della determinazione delle relative aliquote;

 

VISTO il comma l’art. 1, comma 156 della L. 27.12.2006 n. 296 (finanziaria) che indica il Consiglio Comunale quale organo competente a deliberare in materia di aliquote ICI;

 

RITENUTO OPPORTUNO confermare per l'anno 2008, ad eccezione del caso di seguito specificato, le stesse aliquote ICI adottate per l’anno 2007 per assicurare entrate sufficienti a finanziare i programmi di spesa, sia per quanto concerne la gestione corrente (personale, servizi, ammortamenti mutui) sia per quanto riguarda una parte degli investimenti (forniture ed acquisti straordinari), specificati nella relazione previsionale e programmatica da approvare unitamente al bilancio di previsione 2008;

 

RICHIAMATA la deliberazione Consiglio Comunale n. 11/1998, esecutiva, con la quale la detrazione ICI spettante per le unità immobiliari adibita ad abitazione principale è stata elevata da € 103,29 a € 154,94  per le seguenti categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio socio-economico: pensionati, portatori di handicap con attestato di invalidità civile, disoccupati da oltre 6 mesi nell’anno precedente, lavoratori posti in CIGS o nelle liste di mobilità per almeno 6 mesi nell’anno precedente;

 

seguito deliberazione c.c. n. /2008 - 2

 

RITENUTO opportuno elevare detta detrazione da €. 154,94 ad €. 200,00, rivalutando nel contempo gli importi relativi ai redditi imponibili con riferimento all’inflazione;

 

 VISTO l’art. 3 del DL 11/03/1997, convertito in legge 09/05/1997 n. 122 e successive modificazioni che dispone tra l’altro che l’importo della detrazione ICI per abitazione principale di €. 103,29 può essere elevata fino ad €. 258,23 anche limitatamente alle categorie di soggetti  in situazioni di particolare disagio socio-economico;

 

RAVVISATA l'opportunità di fissare le stesse aliquote I.C.I. per l'anno 2008 come segue:

Ø      Aliquota ordinaria del 6,5 per mille da applicare ai fabbricati ed alle aree fabbricabili;

Ø      Aliquota ridotta del 5 per mille esclusivamente in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Di considerare, agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni previste per le abitazioni principali (aliquota ridotta e detrazione)l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto;

a)      l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o d'usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b)      le unità immobiliare concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado, che le occupano quale loro abitazione principale, presentando comunicazione scritta all’Ufficio Tributi;

 

Ø      Di esentare dall’imposta i fabbricati ubicati nel centro storico soggetti ad interventi di recupero delle facciate come segue:

a)      in caso di tinteggiatura con prodotti a base di calce o silicati: esenzione per 1 anno

b)      in caso di rifacimento intonaco e recupero elementi di pregio: esenzione per 2 anni

c)      in caso di restauro facciata con affreschi, graffiti, decori, elementi di particolare valore storico - artistico: esenzione per  3 anni;

 

Ø      Di elevare per l'anno 2008, da € 154,94 a € 200,00 la detrazione spettante per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico – sociale, individuate con deliberazione consiliare n. 82/2000, sopra richiamata;

 

RILEVATO che il termine per l’approvazione del bilancio sono coincidenti con quelli di approvazione delle tariffe e dei regolamenti sulle entrate, così come stabilito dall’art. 27.8 Legge 488/01;

 

CONSIDERATO che la legge 27/12/2006 n. 296, (finanziaria 2007), all'art. 1 comma 169 prevede il termine per deliberare le tariffe e le aliquote d'imposta per i tributi locali, nonché le tariffe dei servizi pubblici locali, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, termine fissato, per il corrente anno, al 31.03.2008 dal Decreto del Ministero dell'Interno del 20.12.2007 (pubblicato in G.U. n. 302 del 31/12/2007);

VISTO il D. Lgs. 504/1992 e successive modificazioni;

 

VISTO l'art. 3 commi 53, 54, 55 e 56 e seguenti della L. 662/1996 e l'art. 58 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 di variazione del suddetto Decreto legislativo nonché il D. Lgs. 1.04.1998, n. 137;

 

VISTO il vigente Regolamento comunale sull'I.C.I.;

 

VISTO il D. Lgs. 267/2000 ed in particolar modo l'art. 48;

 

seguito deliberazione c.c. n. /2008 - 3

 

VISTO l'art. 16 dello Statuto comunale

 

VISTI i seguenti pareri, favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 - D. Lgs. 267/2000:

·       di regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile dell'Area Finanziaria;

 

Ad unanimità di voti favorevoli, resi nei modi di Legge;

 

DELIBERA

 

DI FISSARE, per l’anno 2008, ai fini I.C.I. l’aliquota ordinaria del 6,5 per mille da applicare ai fabbricati e aree fabbricabili.

 

DI STABILIRE, per l’anno 2008, un’aliquota ridotta al 5 per mille esclusivamente in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

 

DI CONSIDERARE, agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni previste per le abitazioni principali (aliquota ridotta e detrazione):

·         l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto;

·         l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o d'usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

·         le unità immobiliare concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado, che le occupano quale loro abitazione principale, presentando comunicazione scritta all’Ufficio Tributi.

 

DI STABILIRE altresì, per l’anno 2008, un’esenzione d’imposta per i fabbricati ubicati nel centro storico soggetti ad interventi di recupero delle facciate come segue:

Ø      in caso di tinteggiatura con prodotti a base di calce o silicati: esenzione per 1 anno;

Ø      in caso di rifacimento intonaco e recupero elementi di pregio:esenzione per 2 anni;

Ø      in caso di restauro facciata con affreschi, graffiti, decori, elementi di particolare valore storico - artistico: esenzione per 3 anni.

 

DI ELEVARE, per l'anno 2008, da € 154,94 a € 200,00 la detrazione spettante per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico – sociale, già individuate con deliberazione consiliare n. 82/2000, esecutiva, con le modalità allegate alla presente deliberazione.

 

 

DI DARE ATTO che il comma 5 dell'articolo 1 della Legge 244/07 (finanziaria 2008) dispone una ulteriore detrazione per l’abitazione principale nella misura del 1,33 per mille della base imponibile ICI, fino ad un importo massimo di 200 euro; l’ulteriore detrazione si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9. Tale detrazione si aggiunge a quella ordinaria di euro 103,29 (o a quella maggiorata di euro 200,00 per i casi sopra indicati).

 

GS


ALLEGATO DELIBERAZIONE C.C. n.°  /2008

 

1)      FASCE DI POPOLAZIONE IN SITUAZIONE DI PARTICOLARE DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE:

·         Pensionati

·         Portatori di handicap con attestato di invalidità civile

·         Disoccupati da oltre 6 mesi nell’anno precedente

·         Lavoratori posti in CIGS o nelle liste di mobilità per almeno 6 mesi nell’anno precedente

in grado di produrre adeguata certificazione della loro reale situazione ed aventi un reddito imponibile pari od inferiore a quanto previsto dalla sottoindicata tabella.

Particolari situazioni di famiglie con a carico soggetti disabili o condizioni non rientranti nelle tipologie di cui sopra, potranno essere singolarmente ed autonomamente prese in considerazione da questa Amministrazione comunale, anche nel caso in cui il loro reddito non rientrasse nelle sottoelencate fasce

 

2)      FASCE REDDITUALI MINIME PER RIENTRARE NELLE CATEGORIE DI SOGGETTI CHE SI TROVANO IN PARTICOLARE DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE – ANNO 2008 -.

Per gli anni successivi, le fasce reddituali, se non riconsiderate, saranno maggiorate di una percentuale pari al tasso d’inflazione effettivamente registrato nell’anno precedente. Ogni rivalutazione, sarà considerata base per le rivalutazioni successive:

 

Reddito effettivo €

Nucleo familiare

6.615,03

1 persona

11.655,04

2 persone

12.688,25

3 persone

15.142,11

4 persone

17.655,81

5 persone

19.989,98

6 persone

Per reddito effettivo s’intende il reddito imponibile IRPEF a cui vanno aggiunti eventuali:

·       pensioni di guerra e pensioni e redditi esteri;

·       rendite INAIL,

·       rendite tassate alla fonte (BOT, CCT) per importi superiori a € 516,46;

·       gli assegni periodici percepiti dal coniuge, inclusi quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio.

 

3)    CONDIZIONI PARTICOLARI:

·         Per i lavoratori in CIGS, mobilità e disoccupazione, la detrazione sarà proporzionata al reale periodo di inattività lavorativa registrata l’anno precedente.

·         L’aumento della detrazione non si applica agli immobili rientranti nella classificazione delle abitazioni signorili o similari( A1 “signorili”, A7 “villini”, A8 “ville”, A9 “castelli, palazzi di pregio storico-artistico”).

·         Il diritto all’aumento della detrazione spetta a condizione che l’unità immobiliare abitata sia l’unica del nucleo familiare sia sul territorio nazionale sia altrove.

·         Il contribuente interessato, per aver diritto alla maggiore detrazione, deve presentare apposita richiesta all’Ufficio Ragioneria/tributi di questo Comune entro il 30 giugno di ogni anno in cui dichiara anche, sotto la propria responsabilità e con firma autenticata, di possedere tutti i requisiti di cui sopra.

·         Il Comune si riserva di fare tutti gli accertamenti necessari per controllare la veridicità di quanto dichiarato.