La Giunta Comunale in seduta del 02.03.2005
PREMESSO che con deliberazione G.C. n. 9 in data 15.01.2004, esecutiva, venivano fissate le seguenti aliquote ICI anno 2004:
Ø Aliquota ordinaria del 6,5 per mille da applicare ai fabbricati ed alle aree fabbricabili;
Ø Aliquota ridotta del 5 per mille esclusivamente in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Di considerare, agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni previste per le abitazioni principali (aliquota ridotta e detrazione):
a) l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto;
b) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o d'usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
c) le unità immobiliare concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado, che le occupano quale loro abitazione principale, presentando comunicazione scritta all’Ufficio Tributi;
Ø Di stabilire un’aliquota ridotta allo 0,5 per mille per i fabbricati ubicati nel centro storico soggetti ad interventi di recupero delle facciate come segue:
a) in caso di tinteggiatura con prodotti a base di calce o silicati: aliquota ridotta allo 0,5 per mille da applicare per 1 anno;
b) in caso di rifacimento intonaco e recupero elementi di pregio: aliquota ridotta allo 0,5 per mille da applicare per 2 anni;
c) in caso di restauro facciata con affreschi, graffiti, decori, elementi di particolare valore storico - artistico: aliquota ridotta allo 0,5 per mille da applicare per 3 anni;
Ø Di confermare l’elevazione per l'anno 2004, da € 103,29 a € 154,94 della detrazione spettante per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico – sociale, quest’ultime individuate con deliberazione Consiglio comunale n. 82/2000, esecutiva,
VISTO l’art. 42 del T.U. degli Enti locali, D. Lgs. 267/2000, che disciplina le attribuzioni dei Consigli comunali e che, al comma 2, lettera f), prevede la competenza del Consiglio per quanto riguarda l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con l’esclusione della determinazione delle relative aliquote
CONSIDERATO che, pertanto, la competenza in materia tariffaria (che non incida sull’istituzione e l’ordinamento dei tributi o sulla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi) resta attribuita alla Giunta comunale, ai sensi dell’art. 48, 2° comma, del medesimo testo unico;
RITENUTO OPPORTUNO confermare per l'anno 2005 le stesse aliquote ICI adottate per l’anno 2004 per assicurare entrate sufficienti a finanziare i programmi di spesa, sia per quanto concerne la gestione corrente (personale, servizi, ammortamenti mutui) sia per quanto riguarda una parte degli investimenti (forniture ed acquisti straordinari), specificati nella relazione previsionale e programmatica da approvare unitamente al bilancio di previsione 2005;
RAVVISATA l'opportunità di fissare le stesse aliquote I.C.I. per l'anno 2005 come segue:
Ø Aliquota ordinaria del 6,5 per mille da applicare ai fabbricati ed alle aree fabbricabili;
Ø Aliquota ridotta del 5 per mille esclusivamente in favore delle persone fisiche, soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Di considerare, agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni previste per le abitazioni principali (aliquota ridotta e detrazione):
a) l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto;
b) l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o d'usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
c) le unità immobiliare concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado, che le occupano quale loro abitazione principale, presentando comunicazione scritta all’Ufficio Tributi;
Ø Di stabilire un’aliquota ridotta allo 0,5 per mille per i fabbricati ubicati nel centro storico soggetti ad interventi di recupero delle facciate come segue:
a) in caso di tinteggiatura con prodotti a base di calce o silicati: aliquota ridotta allo 0,5 per mille da applicare per 1 anno;
b) in caso di rifacimento intonaco e recupero elementi di pregio: aliquota ridotta allo 0,5 per mille da applicare per 2 anni;
c) in caso di restauro facciata con affreschi, graffiti, decori, elementi di particolare valore storico - artistico: aliquota ridotta allo 0,5 per mille da applicare per 3 anni;
Ø Di elevare per l'anno 2005, da € 103,29 a € 154,94 la detrazione spettante per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico – sociale, individuate con deliberazione consiliare n. 82/2000, sopra richiamata;
RILEVATO che il termine per l’approvazione del bilancio sono coincidenti con quelli di approvazione delle tariffe e dei regolamenti sulle entrate, così come stabilito dall’art. 27.8 Legge 488/01;
CONSIDERATO che con D.L. n.° 314/04 come convertito in legge 01/03/2005 n.° 26, il termine di approvazione dei bilanci preventivi è stato prorogato al 31.03.2005;
VISTO il D. Lgs. 504/1992 e successive modificazioni;
VISTO l'art. 3 commi 53, 54, 55 e 56 e seguenti della L. 662/1996 e l'art. 58 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446 di variazione del suddetto Decreto legislativo nonché il D. Lgs. 1.04.1998, n. 137;
VISTO il vigente Regolamento comunale sull'I.C.I.;
VISTO il D. Lgs. 267/2000 ed in particolar modo l'art. 48;
VISTO l'art. 16 dello Statuto comunale
VISTI i seguenti pareri, favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 - D. Lgs. 267/2000:
· di regolarità tecnica e contabile da parte del responsabile dell'Area Finanziaria;
Ad unanimità di voti favorevoli, resi nei modi di Legge;
DELIBERA
DI FISSARE, per l’anno 2005, ai fini I.C.I. l’aliquota ordinaria del 6,5 per mille da applicare ai fabbricati e aree fabbricabili;
DI STABILIRE, per l’anno 2005, un’aliquota ridotta al 5 per mille esclusivamente in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
DI CONSIDERARE, agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni previste per le abitazioni principali (aliquota ridotta e detrazione):
· l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto;
· l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o d'usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
· le unità immobiliare concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado, che le occupano quale loro abitazione principale, presentando comunicazione scritta all’Ufficio Tributi;
DI STABILIRE altresì, per l’anno 2005, un’aliquota ridotta allo 0,5 per mille per i fabbricati ubicati nel centro storico soggetti ad interventi di recupero delle facciate come segue:
Ø in caso di tinteggiatura con prodotti a base di calce o silicati: aliquota ridotta allo 0,5 per mille da applicare per 1 anno;
Ø in caso di rifacimento intonaco e recupero elementi di pregio: aliquota ridotta allo 0,5 per mille da applicare per 2 anni;
Ø in caso di restauro facciata con affreschi, graffiti, decori, elementi di particolare valore storico - artistico: aliquota ridotta allo 0,5 per mille da applicare per 3 anni;
DI ELEVARE, per l'anno 2005, da € 103,29 a € 154,94 la detrazione spettante per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico – sociale, già individuate con deliberazione consiliare n. 82/2000, esecutiva, e di cui si unisce l’allegato estratto;
ES/es
ALLEGATO DELIBERAZIONE G.C. n.° 43/2005
1) FASCE DI POPOLAZIONE IN SITUAZIONE DI PARTICOLARE DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE:
· Pensionati
· Portatori di handicap con attestato di invalidità civile
· Disoccupati da oltre 6 mesi nell’anno precedente
· Lavoratori posti in CIGS o nelle liste di mobilità per almeno 6 mesi nell’anno precedente
in grado di produrre adeguata certificazione della loro reale situazione ed aventi un reddito imponibile pari od inferiore a quanto previsto dalla sottoindicata tabella.
Particolari situazioni di famiglie con a carico soggetti disabili o condizioni non rientranti nelle tipologie di cui sopra, potranno essere singolarmente ed autonomamente prese in considerazione da questa Amministrazione comunale, anche nel caso in cui il loro reddito non rientrasse nelle sottoelencate fasce
2) FASCE REDDITUALI MINIME PER RIENTRARE NELLE CATEGORIE DI SOGGETTI CHE SI TROVANO IN PARTICOLARE DISAGIO ECONOMICO-SOCIALE – ANNO 2004 -.
Per gli anni successivi, le fasce reddituali, se non riconsiderate, saranno maggiorate di una percentuale pari al tasso d’inflazione effettivamente registrato nell’anno precedente. Ogni rivalutazione, sarà considerata base per le rivalutazioni successive:
Reddito effettivo € |
Reddito effettivo £. |
Nucleo familiare |
5.422,80 |
10.500.000 |
1 persona |
9.554,45 |
18.500.000 |
2 persone |
10.401,44 |
20.140.000 |
3 persone |
12.413,04 |
24.035.000 |
4 persone |
14.473,70 |
28.025.000 |
5 persone |
16.387,18 |
31.730.000 |
6 persone |
Per reddito effettivo s’intende il reddito imponibile IRPEF a cui vanno aggiunti eventuali:
· pensioni di guerra e pensioni e redditi esteri;
· rendite INAIL,
· rendite tassate alla fonte (BOT, CCT) per importi superiori a € 516,46;
· gli assegni periodici percepiti dal coniuge, inclusi quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio.
3) CONDIZIONI PARTICOLARI:
· Per i lavoratori in CIGS, mobilità e disoccupazione, la detrazione sarà proporzionata al reale periodo di inattività lavorativa registrata l’anno precedente.
· L’aumento della detrazione non si applica agli immobili rientranti nella classificazione delle abitazioni signorili o similari( A1 “signorili”, A7 “villini”, A8 “ville”, A9 “castelli, palazzi di pregio storico-artistico”).
· Il diritto all’aumento della detrazione spetta a condizione che l’unità immobiliare abitata sia l’unica del nucleo familiare sia sul territorio nazionale sia altrove.
· Il contribuente interessato, per aver diritto alla maggiore detrazione, deve presentare apposita richiesta all’Ufficio Ragioneria/tributi di questo Comune entro il 30 giugno di ogni anno in cui dichiara anche, sotto la propria responsabilità e con firma autenticata, di possedere tutti i requisiti di cui sopra.
· Il Comune si riserva di fare tutti gli accertamenti necessari per controllare la veridicità di quanto dichiarato.