PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Visto il decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, capo I, che istituisce dall'anno 1993, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e ne disciplina l'applicazione;

Visto l'art. 6 del decreto legislativo n. 504/92, sostituito dall'art. 3, 53° comma, della legge 23/12/1996, n. 662, che stabilisce che l'aliquota deve essere deliberata in misura unica non inferiore al 4 per mille e non superiore al 6 per mille, ovvero al 7 per mille;

Visto inoltre il D.L. n. 93/2008 convertito con modificazioni dalla Legge n. 125/2008 che ha escluso dall’imposta anzidetta le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, ivi comprese le pertinenze assimilate all’abitazione principale in base al regolamento comunale vigente, ad eccezione delle abitazioni in categoria catastale A1, A8 e A9 , per le quali continua ad applicarsi la detrazione di cui all’ art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, nella misura stabilita dal Comune;

Dato atto che la certificazione inoltrata al Ministero dell’Interno attesta il minor gettito relativo all’IC.I. sulle abitazioni principali per l’anno 2008 in misura pari ad €. 6.049,00 che dovrebbe essere rimborsato interamente dallo Stato;

Dato, altresì, atto che l’art. 1, comma 156, della legge 27/12/2006 n. 296 (finanziaria 2007) stabilisce che l’organo competente ad approvare le aliquote dell’I.C.I. è il Consiglio Comunale in deroga implicita a quanto stabilito dall’art. 42 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

Considerato che con delibera di Giunta n. 61 dell’11/11/2009 è stata confermata l’aliquota nella misura unica del 6 (sei) per mille per l’anno 2010, al fine assicurarsi un rimborso erariale tale da conseguire un gettito che consenta al Comune di garantire l’erogazione dei servizi indispensabili, ed in considerazione del fatto che i soli immobili adibiti ad abitazione principale che rimangono assoggettati all’imposta sono quelli delle cosiddette categorie di lusso, avanti specificate;

Ritenuta condivisibile la proposta formulata dalla Giunta Comunale perché consente di assicurare un gettito sufficiente a garantire i servizi essenziali ai cittadini;

Precisato che il gettito previsto nel 2010, a seguito dell’applicazione delle sopra citate aliquote e detrazioni, è pari a €. 50.000,00, che consentirà di far fronte alle spese di gestione ordinaria dell’Ente;

Visti i pareri espressi da chi di dovere ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti:

-        Favorevoli n. 12

-        Contrari n. =

-        Astenuti n. =

espressi in forma palese da n. 12 consiglieri presenti e n. 12 votanti;

 

D E L I B E R A

 

1)      Di determinare per l’anno 2010, per le motivazioni indicate in narrativa premessa, l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili nella misura unica del 6 (sei) per mille.

2)      Di stabilire la detrazione per l'abitazione principale nella misura di €. 103,29, da applicarsi alle sole categorie soggette.

3)      Di dare atto che il gettito presunto di € 50.000,00 verrà introitato alla risorsa 1010010 (cap. 135) del bilancio dell'esercizio 2010, mentre l’ammontare che sarà trasferito dallo Stato a titolo di minor gettito I.C.I. sulle abitazioni principali presunto in €. 6.049,00 sarà introitato alla risorsa 2010130 (cap.550).