LA GIUNTA COMUNALE

 

Visto l'art. 4 della legge 23.10.1992, n. 421 con la quale è stata conferita delega al Governo per il riordino della finanza degli Enti Locali;

Visto il D. Lgs. 30.12.1992, n. 504 che ha emanato le disposizioni per l'attuazione della predetta delega;

Visto il capo I del decreto che istituisce, dall'anno 1993, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e ne disciplina l'applicazione;

Visto l'art. 6 del D.Lgs. 504/92, sostituito dall'art. 3, 53° comma, della legge 23.12.1996, n. 662, che stabilisce che l'aliquota deve essere deliberata in misura unica non inferiore al 4 per  mille e non superiore al 6 per mille, ovvero al 7 per mille;

Visti la Legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed il Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, i quali stabiliscono che sia la Giunta Comunale che annualmente determina l’aliquota da applicare;

Atteso che le particolari esigenze di bilancio impongono di confermare per l’anno 2005 l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 (sei) per mille in modo da conseguire un gettito pari all’accertato 2004, che consenta al Comune di garantire i servizi indispensabili, anche alla luce dei tagli dei trasferimenti che dovrebbero essere previsti dalla finanziaria 2005 in corso di approvazione;

Precisato che il gettito previsto nel 2005, a seguito dell’applicazione delle sopra citate aliquote e detrazioni, è pari a €. 25.000,00, che consentirà di far fronte alle spese di gestione ordinaria dell’Ente;

Visti i pareri espressi da chi di dovere ai sensi dell’art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

 

D E L I B E R A

 

1)      Di determinare per l’anno 2005 l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili nella misura unica del 6 (sei) per  mille.

2)      Di dare atto che il gettito derivante dalla predetta imposta, ammontante presumibilmente a € 25.000,00 e verrà introitato alla Risorsa 10 del bilancio 2005.

3)      Di dare atto che la detrazione per l'abitazione principale viene stabilita in €. 103,29.

4)      Con successiva votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.