PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

Deliberazione n. 9 del 16 maggio 2011 del Consiglio Comunale

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni imposta  comunale  sugli immobili per l'anno 2011. Provvedimenti conseguenti.

ESTRATTO

1)      DI DETERMINARE, per tutte le ragioni esposte in premessa, per l’anno 2011, l’aliquota dell'imposta  comunale  sugli immobili nella misura unica del 6 (sei) per mille. (CONFERMATA)

 2)      DI AUMENTARE, anche per l’anno 2011, le detrazioni ai fini del calcolo dell’ICI per l’abitazione principale (per i soli casi dei fabbricati che continuano ad essere soggetti all’imposta) nell’importo di EURO 129,10.

D E L I B E R A

DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

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ESTRATTO DELL'AVVISO ICI COMUNALE

L'esclusione dall'I.C.I. opera infine anche nei confronti delle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale dai Regolamenti comunali (art. 1, comma 2, D.L. n. 93/2008). Possono rientrare in tale casistica:

Ø      l’abitazione concessa dal proprietario o dall’usufruttuario, in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado, che le occupano quale loro abitazione principale (i beneficiari abbiano fissato la loro residenza anagrafica nell’immobile).

Ø      alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

L’azzeramento dell’ICI sulla “prima” casa, riguarda anche le pertinenze (garage, cantina e soffitta) individuati da questo Comune quali fabbricati accessori, purché risulti oggettivamente e soggettivamente asservita in modo durevole all’abitazione medesima e sia pertanto ubicata nella stessa frazione* della A.P. La stalla non può essere considerata pertinenza.

Nel caso in cui non avesse in precedenza dichiarato la/le pertinenze, il contribuente deve compilare e firmare un apposito modello di “DICHIARAZIONE DI PERTINENZA AI FINI DELL’APPLICAZIONE DELL’I. C. I”.

Sono invece, tenuti al pagamento dell'ICI, continuando tuttavia a beneficiare della detrazione stabilita dal Comune (€ 129,10) in base all'art. 8 del D.Lgs. n. 504/1992 (come prima dell’anno 2008). 

Ø      le ville, castelli e abitazioni di lusso (A1,A8 e A9)

Ø      l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, se non locate (art. 1, comma 4-ter, D.L. n. 16/1993 convertito in Legge 75/1993 e risoluzione Ministero dell’Economia e Finanze – Federalismo Fiscale del 04 marzo 2009 n.1/DF).