Deliberazione n. 3 del 11 aprile 2008
OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni imposta comunale sugli immobili per l'anno 2008. Provvedimenti conseguenti.
ESTRATTO
1) DI DETERMINARE, per tutte le ragioni esposte in premessa, per l’anno 2008, l’aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 (sei) per mille.
2) DI AUMENTARE, anche per l’anno 2008, le detrazioni ai fini del calcolo dell’ICI per l’abitazione principale nell’importo di EURO 129,10 con le seguenti precisazioni in applicazione dell’art.3, comma 56, della Legge n.662/96:
- si prevede l'estensione dell'applicazione delle disposizioni relative alle detrazioni anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ed abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (in quanto esistenti);
- saranno considerate direttamente adibite ad abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
- l'aumento della detrazione è esteso a tutte le unità immobiliari censite in qualsiasi categoria catastale, direttamente adibite ad abitazione principale dai soggetti passivi di imposta;
3) DI DARE ATTO che:
· a decorrere dal 2008, si applicherà inoltre quanto previsto dall’art. 1 comma 5 della legge finanziaria 2008 (L. n. 244/2007), che ha previsto per tutte le abitazioni, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, un’ulteriore detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile, comunque non superiore a 200 euro, fruita fino a concorrenza del suo ammontare e rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale, fermo restando che, se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
· la suddetta detrazione va a sommarsi a quella di cui al punto 2 del presente deliberato;
· ai sensi dei commi 7 e 287 dello stesso art. 1 L. n. 244/2007, la minore imposta che deriverà dall’applicazione del suddetto comma 5 sarà rimborsata al Comune, con oneri a carico del bilancio dello Stato;
· il presente provvedimento assicura l'equilibrio economico dell'ente.