DELIBERAZIONE N. 9 DEL 7 marzo 2006

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni imposta comunale sugli immobili per l'anno 2006. Provvedimenti conseguenti.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’articolo 42 del T.U. degli Enti Locali, D.Lgs. 267/2000, che disciplina le attribuzioni dei consigli comunali e che, al comma 2, lettera f) prevede la competenza del consiglio, per quanto riguarda l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con l’esclusione della determinazione delle relative aliquote;

Considerato, che, pertanto, la competenza in materia tariffaria (che non incida sull’istituzione e l’ordinamento dei tributi o sulla disciplina generale per la fruizione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi) resta attribuita alla Giunta Municipale, ai sensi dell’articolo 48, secondo comma, del medesimo Testo unico;

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni;

Considerato che il disposto combinato dell'art. 6 del suddetto D.Lgs. n. 504/1992, come sostituito dal comma 53 dell'articolo 3 della legge finanziaria n. 662 del 23/12/1996, e dell’art. 53, comma 16 della legge 23/12/2000, n. 388 dispone che l'aliquota venga stabilita dal Comune con deliberazione da adottare entro la data fissata da normative statali per l’approvazione del bilancio di previsione;

Che con l’art. 1 comma 155 della L. 23 dicembre 2005, n. 266, è stato differito al 31 marzo 2006 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2006;

Che l’art. 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come successivamente modificato, stabilisce che l’aliquota deve essere stabilita in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati;

Che la norma prevede che l'aliquota può essere agevolata, in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro;

Che la suddetta normativa fa salva l'applicazione dell'art. 4, comma 1, del D.L. 8/8/1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/10/1996, n. 556, che prevede la possibilità di deliberare "una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato";

Che il comma 55 dell'art. 3 della legge n. 662 del 23/12/1996 riformula l'art. 8 del D.Leg. n. 504/1992, con riferimento alle riduzioni e alle detrazioni di imposta, prevedendo in particolare:

Che il comma 56 dell'art. 3 della legge n. 662 del 23/12/1996 prevede che "i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata";

Che il comma 5 dell'art. 1 della legge n. 449 del 27/12/1997 prevede che "i comuni possono fissare aliquote agevolate dell'ICI anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti";

Che gli artt. 58 e 59 del decreto legislativo n. 446 del 15/12/1997 introducono ulteriori modifiche alla disciplina dell'ICI, fra cui, in particolare, la possibilità di stabilire la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in misura superiore a 500.000 lire, fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, e prevedendo una potestà regolamentare in materia di ICI per quanto riguarda diversi aspetti del tributo (con regolamento che ha effetto non prima del 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione);

Richiamato, a tale riguardo, il REGOLAMENTO IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.), approvato dal Consiglio Comunale, con deliberazione n.55 del 22.12.1998, esecutiva;

RICORDATO che questo Ente, per il 2005, con deliberazione G.M. n° 11/2005, ha deliberato:

  1. DI DETERMINARE… in attuazione dell'art.6 del suddetto Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 53 dell'art.3 della legge n. 662 del 23/12/1996, per l’anno 2005, l’aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 (sei) per mille.
  2. DI AUMENTARE, anche per l’anno 2005, le detrazioni ai fini del calcolo dell’ICI per l’abitazione principale nell’importo di EURO 129,10 con le seguenti precisazioni in applicazione dell’art.3, comma 56, della Legge n.662/96:

CONVENUTA l'opportunità di confermare, anche per il 2006 i provvedimenti già adottati per il 2005 con la citata delibera G.M. n. 11/2005 (aliquota unica 6 per mille - detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di EURO 129,10);

DATO ATTO che la determinazione dell’aliquota nella misura del 6 per mille è necessaria per far fronte ad impellenti necessità di bilancio, tenuto conto, in particolare, delle necessità di questo Ente che, con ridotta popolazione e conseguenti esigui trasferimenti statali, si trova costretto ad erogare servizi diffusi su un vasto territorio, interamente montano, con conseguenti notevoli costi di gestione (manutenzione strade, servizio idrico, ecc.);

CHE l’importo della detrazione per la prima casa appare equo, in relazione ai valori catastali ed all’aliquota applicata, al fine di assicurare, per quanto possibile, le finalità di tutela sociale della proprietà della prima abitazione, previste dalla legge;

Visto il parere favorevole del competente responsabile del servizio reso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.n°267/2000;

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati;

DELIBERA

  1. DI DETERMINARE, per tutte le ragioni esposte in premessa, in attuazione dell'art.6 del suddetto Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 53 dell'art.3 della legge n. 662 del 23/12/1996, per l’anno 2006, l’aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 (sei) per mille.
  2. DI AUMENTARE, anche per l’anno 2006, le detrazioni ai fini del calcolo dell’ICI per l’abitazione principale nell’importo di EURO 129,10 con le seguenti precisazioni in applicazione dell’art.3, comma 56, della Legge n.662/96:

  1. DI DARE ATTO che il presente provvedimento assicura l'equilibrio economico dell'ente;
  2. DI DISPORRE che il presente provvedimento venga trasmesso, in elenco, contestualmente all’affissione all’albo, ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125 del D.Lgs.n°267/2000.