DELIBERA
1) DI DETERMINARE, per tutte le ragioni esposte in premessa, in attuazione dell'art.6 del suddetto Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 53 dell'art.3 della legge n. 662 del 23/12/1996, per l’anno 2005, l’aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 6 (sei) per mille.
2) DI AUMENTARE, anche per l’anno 2005, le detrazioni ai fini del calcolo dell’ICI per l’abitazione principale nell’importo di EURO 129,10 con le seguenti precisazioni in applicazione dell’art.3, comma 56, della Legge n.662/96:
- si prevede l'estensione dell'applicazione delle disposizioni relative alle detrazioni anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ed abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (in quanto esistenti);
- saranno considerate direttamente adibite ad abitazione principale le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
- l'aumento della detrazione è esteso a tutte le unità immobiliari censite in qualsiasi categoria catastale, direttamente adibite ad abitazione principale dai soggetti passivi di imposta;
3) DI DARE ATTO che il presente provvedimento assicura l'equilibrio economico dell'ente;
4) DI DISPORRE che il presente provvedimento venga trasmesso, in elenco, contestualmente all’affissione all’albo, ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125 del D.Lgs.n°267/2000.