COMUNE DI ALBAREDO PER SAN MARCO

Provincia di Sondrio

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

                                                                   N  010  ..registro delibere

 

Oggetto: DETERMINAZIONE IN ORDINE ALLA APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L’ANNO 2011 – DETERMINAZIONI DELLE ALIQUOTE E  DELLE DETRAZIONI.

 

L’anno DUEMILAUNDICI, addì trentuno del mese di  gennaio . alle ore 21.00 in seconda convocazione,(essendo quella di prima,convocata per le ore 20.30 di oggi,andata deserta), ai sensi dell’art.9 dello statuto comunale nella sede comunale, previa notifica degli inviti personali, nei modi e nei termini di legge, in sessione straordinaria,  seduta pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale, composto dai Signori:

 

 

presenti

assenti

FURLINI                      ANTONELLA

X

 

RAVELLI                      PIERLUIGI

X

 

DEL NERO                   PATRIZIO

X

 

RAVELLI                      MILENA in TARABINI

X

 

DEL NERO                   ALBERTINO

X

 

PETRELLI                    ARIANNA

X

 

RAVELLI                      ADRIANO

X

 

DEL NERO                   EMIL

X

 

MAZZONI                     IVAN

X

 

DEL NERO                   VITO

X

 

MAZZONI                     MICHELE

X

 

MAZZONI                     MONICA

X

 

MAZZONI                     AURELIO

X

 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. BIANCHINI VALTER il quale provvede alla redazione del presente verbale.

 

La Sig.ra FURLINI ANTONELLA, nella sua qualità di Sindaco, assunta la Presidenza e constatata la  legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno:

 

Ai sensi dell’art.49 – 2° comma del Decreto Legisl.vo n°267 del 18.8.2000,si esprime il seguente     parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria:

                                                          FAVOREVOLE                           CONTRARIO 

 

  Ai sensi dell’art.49 – 2° comma del Decreto Legisl.vo n°267 del 18.8.2000,si esprime il seguente parere di regolarità tecnica::

                                                                        FAVOREVOLE                           CONTRARIO 

 

Albaredo  per San Marco,li 31.1.2011                                  IL SEGRETARIO COMUNALE

 

                                                                                   ……………………….

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Premesso che:

 

-          con l'art. 4 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421 è stata conferita la delega al Governo per il riordino della finanza degli Enti Locali; - il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 è stato emanato in attuazione della delega predetta;

-          il Capo I del decreto succitato istituisce, dall'anno 1993, l'Imposta Comunale sugli Immobili, e ne disciplina l'applicazione;

-          ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 504/92 come modificato dall’art. 3 comma 53 della legge 23/12/1996 n. 662 il Comune è tenuto a deliberare l’aliquota per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili entro il termine stabilito per Legge, rispettando il limite minimo e massimo indicati al c. 2 e stabilendo aliquote differenziate o agevolate rispetto a quella ordinaria per particolari categorie di immobili, come previsto dalla normativa vigente in materia;

 

Visto l’art. 1 c. 169 della L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) che prevede: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

 

Visto l’art. 1 comma 123 della Legge 13 dicembre 2010 n. 220 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 21 dicembre 2010, n. 297 che prevede:

 

Resta confermata, sino all’attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui al comma 7 dell’articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU) e per quelli previsti dai commi da 14 a 18 dell’articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.“

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 03 del 13.03.2010 con la quale sono state approvate le aliquote e detrazioni per l'anno 2010;

 

Richiamato l’art. 1 della Legge 24 luglio 2008 n. 126 ad oggetto: “Esenzione ICI prima casa” che stabilisce:

 “1. A decorrere dall'anno 2008 e' esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

3. L'esenzione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; sono conseguentemente abrogati il comma 4 dell'articolo 6 ed i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 8 del citato decreto n. 504 del 1992”.

 

 

Visto il Regolamento ICI adottato con deliberazione Consiliare n. 32 del 01.10.1999, esecutivo ai sensi di legge;

 

Ritenuto opportuno stabilire aliquote differenziate anche allo scopo di usare la tassazione come strumento, seppur ancor del tutto parziale, di indirizzo del mercato abitativo e produttivo e di avvio rispetto alla necessità di arrivare all’obiettivo di un’autonomia impositiva per l’ente locale, che sia equa e che serva come incentivo per l’utilizzo razionale di tutto il patrimonio abitativo e produttivo esistente;

 

Ritenuto pertanto di dover determinare le aliquote d'imposta per l'esercizio 2011 nella stessa misura del 2010 ed in particolare:

 

 

 

 

Ritenuto altresì opportuno confermare per l’anno 2011, ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. n. 504/92 e successive modifiche ed integrazioni le seguenti detrazioni per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo – categorie A1 – A8 – A9:

 

-          Detrazione      € 103,29

 

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 4 del D.L. 8 agosto 1996, n. 437 nonché delle norme di cui all’art. 58, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

 

Visto l’art. 52, c. 2 del D.Lgs. n. 446/97, così come modificato dall’art. 1, c. 1, lettera s) del D.Lgs. n. 506/99, il quale prevede che copia della presente Deliberazione e del relativo avviso di adozione debba essere inoltrata al Ministero delle Finanze per la pubblicazione della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

 

Richiamata la propria competenza nell’adozione della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 1, comma 156 della L. n. 296/2006, che ha così modificato l’articolo 6, comma 1, primo periodo del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504: “L’aliquota è stabilita dal Consiglio Comunale…..”;

 

Visti:

§         il Titolo I, Capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la istituzione dell’”Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)”;

§         l’art. 3, commi da 48 a 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

§         l’art. 58, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

§         l’art. 1, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

§         l’art. 30, commi 11, 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni;

§         l’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

§         il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

§         la legge 27 dicembre 2006, n. 296;

§         l’art. 42-bis del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159;

§         gli artt. 1, commi 5 e 6, 2, commi 4 e 288, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

§         il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;

§         l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi, ai sensi dell’art. 49 del testo unico degli enti locali, D.Lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

Con voti:

 

espressi dai n.12 Consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;

 

  1. Di confermare per l’anno 2011 le seguenti aliquote e detrazioni di imposta:

 

·         aliquota ordinaria nella misura del 7 per mille.

·         aliquota ridotta, nella misura del 4 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di cui alle sole categorie catastali A1,(immobili signorili), A8, (ville), A9, (castelli).

 

  1. Di determinare per l’anno 2011, nella misura di € 103,29, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, la detrazione di imposta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo ed appartenenti alle categorie A/1, A/8 e A/9:

 

  1. Di dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto della norma di cui all’art. 58, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

 

  1. Di dare ampio mandato al Responsabile del Servizio, per l'assunzione di tutti gli atti gestionali, esecutivi necessari per l'attuazione concreta del presente provvedimento;

 

  1. Di dare atto che sul presente provvedimento sono stati espressi favorevolmente i pareri di cui all'art. 49 del testo unico degli enti locali, così come dettagliatamente richiamato nella premessa;

 

  1. Di inoltrare copia della presente deliberazione e del relativo avviso di adozione al ministero delle Finanze per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi dell’art. 52, 2° comma del D.Lgs. 446/1997, così come modificato dall’art. 1, c. 1, lettera s) del D.Lgs. 506/99, entro 30 giorni dalla data di esecutività della stessa.

 

Infine, stante l'urgenza, a seguito di separata ed unanime votazione favorevole,

DELIBERA
di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.
134, comma 4,

del D.Lgs. n. 267/00.