COMUNE      di       TRESIVIO

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   Provincia  di  Sondrio

 

 

DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA COMUNALE

 

 

n.  1671  Registro   Protocollo       13.03.2008                    n.    11    Registro   Delibere

 

 

OGGETTO:    Determinazione    delle    tariffe    relative    ai    tributi,    canoni,

                       concessioni  e   servizi  per l’anno 2008.

 

LA  GIUNTA  MUNICIPALE

 

Omissis

 

DELIBERA

 

                                                        Omissis

 

  1. DI PRENDERE ATTO che l’aliquota dell’ICI e dell’addizionale comunale all’IRPEF rimangono invariate, rispettivamente, nella misura del 5 per mille e di 0,4 punti percentuali, in forza di delibera di C.C. n.2/2007 di conferma di quanto fissato con G.M. n.15/2006 e di C.C. n.3/2007, ai sensi dell’art.1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) e in ottemperanza al Decreto del Ministero dell’Interno del 20 dicembre 2007;

 

  1. DI RILEVARE che, in materia di ICI, per quanto concerne la detrazione per l’abitazione principale, confermata in €.103,29 con il summenzionato atto di C.C. n.2/2007, la Legge 24 dicembre 2007, n.244 (Finanziaria 2008), giusto art.1, comma 5, ha istituito, all’art.8 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n.504, dopo il comma 2, la detrazione aggiuntiva, come di seguito specificato:

“2-bis. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’articolo 5. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino alla concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

2-ter. L’ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ed eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9”.