Estratto della deliberazione di Consiglio Comunale n. 11  del 07/04/2008

 

C O M U N E   D I   M A D E S I M O

PROVINCIA DI SONDRIO

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

Protocollo  N. 2158                                                     N.   11  del  Registro Deliberazioni

L'anno  DUEMILAOTTO,  addì  SETTE del  mese  di APRILE alle  ore 21,00  nella sede comunale, si  è  riunito il Consiglio Comunale.

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OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni imposta  comunale  sugli immobili per l'anno 2008 – Provvedimenti conseguenti.

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

…omissis…

 

DELIBERA

 

1)      DI DETERMINARE, per le ragioni tutte riportate in premessa, in attuazione dell'art. 6  del suddetto Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 53  dell'art. 3  della legge n. 662 del 23/12/1996, per l’anno 2008, l’aliquota dell'imposta  comunale  sugli immobili nella misura unica del 7 (sette) per mille.

 

2)      DI AUMENTARE, anche per l’anno 2008, la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare  direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ad Euro  310,00, con le seguenti  precisazioni (in applicazione dell’articolo 2 del REGOLAMENTO IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione  n. 73 del 18.11.1998 e modificato con deliberazioni di C.C. n. 90 del 9/12/1998, n. 58 del 29/11/2002 e n. 58 del 28/11/2005, esecutive):

·        si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze (garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, ovvero ad una distanza non superiore a 100 metri).

·        si considerano abitazioni principali anche:

a)      quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado, che le occupano quale loro abitazione principale;

b)      quelle affittate, con contratto registrato, a soggetti che le utilizzano come dimora abituale;

c)      le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o d'usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non siano locate;

d)      si prevede l'estensione dell'applicazione delle disposizioni relative alle detrazioni anche  alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione  principale  dei  soci  assegnatari, nonché agli alloggi  regolarmente  assegnati  dagli  Istituti autonomi per le case popolari (ove esistenti);

3)      …omissis…

4)      … omissis …