Estratto della deliberazione di Giunta Municipale n. 12 del 26/03/2007
C O M U N E D I M A D E S I M O
PROVINCIA DI SONDRIO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
L'anno DUEMILASETTE, addì VENTISEI del mese di MARZO alle ore 10,00 nella sede comunale, si è riunita la Giunta Municipale.
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OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni imposta comunale sugli immobili per l'anno 2007 – Provvedimenti conseguenti.
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DELIBERA
1) DI DETERMINARE, per le ragioni tutte riportate in premessa, in attuazione dell'art. 6 del suddetto Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 53 dell'art. 3 della legge n. 662 del 23/12/1996, per l’anno 2007, l’aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nella misura unica del 7 (sette) per mille.
2) DI AUMENTARE, anche per l’anno 2007, la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ad Euro 310,00, con le seguenti precisazioni (in applicazione dell’articolo 2 del REGOLAMENTO IN MATERIA DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 73 del 18.11.1998 e modificato con deliberazioni di C.C. n. 90 del 9/12/1998, n. 58 del 29/11/2002 e n. 58 del 28/11/2005, esecutive):
· si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze (garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale, ovvero ad una distanza non superiore a 100 metri).
· si considerano abitazioni principali anche:
a) quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado, che le occupano quale loro abitazione principale;
b) quelle affittate, con contratto registrato, a soggetti che le utilizzano come dimora abituale;
c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o d'usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non siano locate;
d) si prevede l'estensione dell'applicazione delle disposizioni relative alle detrazioni anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ove esistenti);
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4) …omissis…