COMUNE DI MANTELLO

ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.12 DEL 16.04.2007

 

 

OGGETTO: ALIQUOTA IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2007.

 

                 

 - omissis –

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

Visto l'art. 4 della legge 23.10.1992, n. 421 con la quale è stata conferita delega al Governo per il riordino della finanza degli Enti Locali;

 

Visto il D. Lgs. 30.12.1992, n. 504 che ha emanato le disposizioni per l'attuazione della predetta delega;

 

Visto il capo I del decreto che istituisce, dall'anno 1993, l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e ne disciplina l'applicazione;

 

Visto l'art. 6 del D.Lgs. 504/92, sostituito dall'art. 3, 53° comma, della legge 23.12.1996, n. 662, che stabilisce che l'aliquota deve essere deliberata in misura unica non inferiore al 4 per  mille e non superiore al 6 per mille, ovvero al 7 per mille;

 

Che con delibera di Giunta n. 16 del 24.1.2007 sono state proposte le seguenti aliquote per il 2007;

 

-         aliquota del 4 per mille per l’abitazione principale;

-         aliquota del 6 per mille per gli altri fabbricati e per le aree fabbricabili;

-         detrazione per l’abitazione principale: € 103,29;

 

            Precisato  che il  gettito previsto nel 2007, a seguito dell’applicazione delle sopra citate aliquote e detrazioni, è pari a € 72.000,00, che consentirà di far fronte alle spese di gestione ordinaria dell’Ente, nonché intervenire nel settore investimenti.

 

- omissis-

 

D E L I B E R A

 

1)      di determinare per l'anno 2007 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 4 (quattro) per mille per l’abitazione principale e del 6 (sei) per mille per le altre abitazioni e per le aree fabbricabili;

 

2)      di stabilire la detrazione per l'abitazione principale nella misura di € 103,29;

 

3)      di dare atto che il gettito presunto di € 72.000,00 verrà introitato a favore della risorsa 150 del bilancio dell'esercizio 2007;

 

 

 

 

 

COMUNE DI MANTELLO

ESTRATTO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 15 del 24.01.2007

 

 

OGGETTO:DETERMINAZIONE VALORE AREE FABBRICABILI AI FINI I.C.I. PER    

                    L’ANNO 2007.

 

- omissis –

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

                Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 28.12.1998, è stato approvato il regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I), successivamente modificato con Delibera del Consiglio Comunale n. 29 del 29.11.2004;

 

            Visto l’art. 8 del predetto regolamento il quale prevede che “…. Omissis … al fine di limitare l’attività contenziosa, con apposito atto da adottarsi da parte della Giunta Comunale, il Comune determina periodicamente e per zone omogenee, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili … omissis…”.

 

            A seguito di approfondita disamina, viene evidenziata una differenza fra le aree edificabili individuate nell’ambito della zona del PL di Ferzonico, non ancora adottato, e le altre zone edificabili che invece presentano  una certa omogeneità nei caratteri posizionali, urbanistici e storico-ambientale;

 

            Viene pertanto proposto di stimare il valore venale delle aree fabbricabili ai fini della determinazione dell’I.C.I. come segue:

·        € 25,00 al mq. per le aree ricadenti nella zona del PL a Ferzonico;

·        € 35,00 al mq. per le restanti zone del paese;

·        per le aree sottoposte a vincoli che precludono l’edificazione, anche di natura temporanea (Legge 267/98) si propone l’esenzione totale.

 

            Ritenute condivisibili le argomentazioni a supporto delle proposte sopra rappresentate.

 

            Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

 

DELIBERA

 

     1. Di determinare in il valore  venale delle aree  fabbricabili ai fini  della  determinazione  

         dell’I.C.I., per l’anno 2007, ai sensi dell’art. 8 del vigente regolamento I.C.I. come segue:

 

·        € 25,00 al mq. per le aree ricadenti nella zona del PL a Ferzonico;

·        € 35,00 al mq. per le restanti zone del paese;

        2. Di stabilire  l’esenzione  totale  per  le  aree  sottoposte  a  vincoli di inedificabilità,  anche di natura temporanea (Legge 267/98).

                                                                                                                                                              

      3. Di dichiarare  la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134,  c. 4, del D.    

          Lgs.18.8.2000 n. 267.