PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

                                                       COMUNE DI VALDISOTTO
                                                              Provincia d i Sondrio
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

N. 3  del 20/04/2010

 

 

 

OGGETTO :  IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2011. DETERMINAZIONE

 

 

 

Visto il Decreto Legislativo n. 504 del 30.12.1992 con il quale, a decorrere dall’anno 1993 è stata istituita l’Imposta Comunale sugli Immobili - I.C.I., come integrato e modificato con

-          l’art.3, commi 48 e seguenti della Legge 662 del 23.12.1996

-          gli artt. 58 e 59 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446;

 

Richiamata la propria deliberazione n. 7 del 25.03.1999 con la quale è stato approvato il regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, come modificato e integrato con deliberazioni consiliari n. 10 del 28.02.2000, n. 7 del 27.02.2001, n. 7 del 24.03.2003, n. 11 del 31.03.2006 e n.  7 del 26.03.2007;

 

Vista la Legge 296 del 27.12.2006 (finanziaria 2007) ed in particolare il comma 156 dell’art. 1 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di determinazione delle aliquote ICI;

 

Richiamata le deliberazioni della Giunta Municipale n. 10 del 22.01.2002, come integrate con deliberazioni nnr. 30 e 41 del 17.03.2003, aventi ad oggetto l’approvazione della misura delle aliquote relative all’Imposta Comunale sugli Immobili stabilite, nelle seguenti misure:

·         aliquota ordinaria: 6,5 per mille da applicarsi a tutte le fattispecie imponibili, ad eccezione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

·         aliquota ridotta: 5,0 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

·         detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: Euro 103,29

·         detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei portatori di handicap con attestato di invalidità civile: Euro 206,58, purchè:

-          l’abitazione principale   abbia  un  valore non superiore ad Euro 51.645,68 ed a condizione che nessun componente del nucleo familiare sia possessore di altre abitazioni;

-          il reddito imponibile del nucleo familiare sia inferiore ad € 20.658,27, più € 826,33 per ogni componente ulteriore rispetto al primo;

-          entro il 30 giugno di ogni anno di imposta sia presentata apposita domanda con allegato atto sostitutivo di notorietà che attesti il possesso dei requisiti richiesti, oltre alla composizione del reddito familiare;

-          percentuale di invalidità civile: 80%;

 

Sentita la relazione illustrativa del Sindaco;

 

Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, come in allegato;

 

 

Con voti unanimi favorevoli, essendo 17 i presenti, 17 i votanti e nessuno astenuto espressi in forma palese per alzata di mano;

 

 

D E L I B E R A

 

Di confermare per l’esercizio finanziario 2010 le aliquote e detrazioni ICI risultanti dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 30 /2003 (come integrata da deliberazione n. 41/2003), come di seguito riportate:

 

·         aliquota ordinaria: 6,5 per mille da applicarsi a tutte le fattispecie imponibili, ad eccezione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale;

·         aliquota ridotta: 5,0 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

·         detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo: Euro 103,29

·         detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dei portatori di handicap con attestato di invalidità civile: Euro 206,58, purchè:

-          l’abitazione principale   abbia  un  valore non superiore ad Euro 51.645,68 ed a condizione che nessun componente del nucleo familiare sia possessore di altre abitazioni

-          il reddito imponibile del nucleo familiare sia inferiore ad € 20.658,27, più € 826,33 per ogni componente ulteriore rispetto al primo

-          entro il 30 giugno di ogni anno di imposta sia presentata apposita domanda con allegato atto sostitutivo di notorietà che attesti il possesso dei requisiti richiesti, oltre alla composizione del reddito familiare

-          percentuale di invalidità civile: 80%

 

Successivamente

 

Con voti unanimi favorevoli, essendo 17 i presenti, 17 i votanti e nessuno astenuto espressi in forma palese per alzata di mano;

 

DELIBERA

 

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.