DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 09/06/2008
1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni e delle detrazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze di categoria C2, C6 E C7 nella misura massima di una per tipologia.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono considerate pertinenze il garage, il box o il posto auto, la soffitta, la cantina che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale, ovvero ad una distanza non superiore a 50 metri in linea d’aria.
La distanza non viene considerata per le autorimesse costruite con legge 24/03/1989 n. 122 e vincolati con atto di asservimento.
3. Fermo restando che le pertinenze sono unità immobiliari distinte e separate dall'abitazione principale, la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore avviene secondo i criteri previsti nel decreto legislativo n. 504/1992.