PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L´ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2008

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 09/06/2008

 

 

                                                                                               

L’art. 10 del vigente Regolamento per l’applicazione dell’ICI approvato con atto CC 31/03/2005 n. 4 viene abrogato e sostituito dal seguente:
 
Art. 10 – Pertinenze dell’abitazione principale

 

1. Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni e delle detrazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze di categoria  C2, C6 E C7 nella misura massima di una per tipologia.

 

2. Ai fini di cui al comma 1, sono considerate pertinenze il garage, il box o il posto auto, la soffitta, la cantina che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale, ovvero ad una distanza non superiore a 50 metri in linea d’aria.

La distanza non viene considerata per le  autorimesse costruite con legge 24/03/1989 n. 122      e vincolati con atto di asservimento.

 

3. Fermo restando che le pertinenze sono unità immobiliari distinte e separate dall'abitazione principale, la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore avviene secondo i criteri previsti nel decreto legislativo n. 504/1992.