DELIBERAZIONE C.C. N. 6/2008

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

 

RICHIAMATO il primo comma dell'art. 6 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, come modificato da ultimo dall’art. 1, comma 156, della legge 27.12.2006 n. 296, cosiddetta “Legge Finanziaria 2007”, che stabilisce che l’aliquota dell’Imposta comunale sugli immobili è stabilita dal Consiglio Comunale;

 

RICHIAMATO, altresì, il comma 169 dell’ art. 1 della sopraccitata legge Finanziaria 2007 che prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione  e che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

 

VISTO il decreto del Ministro dell’Interno in data 20.12.2007 che ha fissato che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l‘anno 2008 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2008;

 

 

RITENUTO pertanto, in materia di imposta comunale sugli immobili, confermare per l’esercizio finanziario 2008, quanto già deliberato per l’anno 2007, così come segue:

 

Ø      Riferimento C.C. n. 9/2007 – Aliquote ICI.

 - aliquota ordinaria:  6,25 (sei virgola venticinque) per mille;

- aliquota per l'abitazione principale del soggetto passivo, da intendersi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, e sue pertinenze: 5,50 (cinque virgola cinquanta) per mille;

- detrazione abitazione principale:  Euro 103,29 (centotre/29);

 

Ø      Riferimento C.C. n. 8/2007 – Valore aree fabbricabili ai fini ICI.

- zona tipo B PRG      €./mq.  60,00

- zona tipo C PRG      €/mq.  46,00

- zona tipo D PRG      €/mq.  46,00

 

Ø      Riferimento C.C. n.7/2007 – Regolamento ICI

 

 

VISTO l’art.2, c.2, lett. f, del citato regolamento ICI e ritenuto precisare che per godere dell’agevolazione prevista in caso di abitazione concessa in comodato d’uso gratuito dal soggetto passivo ICI a parenti in linea retta e collaterale entro il primo grado, deve comunque sussistere regolare contratto di comodato d’uso gratuito redatto in forma scritta e registrato ai fini fiscali così come previsto dalla normativa vigente, a prescindere dalla modalità scelta dal soggetto interessato per attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto,   stabilite dall’art. 2, c.3 del citato regolamento ;

 

 

VISTA  la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16 aprile 2003 n. 3/DPF in materia di   pubblicazione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote I.C.I.;

 

 

ACQUISITO il parere  espresso  ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U.E.L n.267/2000 e smi;

 

 

CON  VOTI   unanimi favorevoli resi nelle forme di legge, essendo i consiglieri presenti e votanti n. 9 (nove);

 

 

 

 

 

DELIBERA

 

 

1) DI CONFERMARE, per l'anno 2008,  in materia di imposta comunale sugli immobili, quanto già deliberato per l’anno 2007, così come segue:

 

Ø      Riferimento C.C. n. 9/2007 – Aliquote ICI.

 - aliquota ordinaria:  6,25 (sei virgola venticinque) per mille;

- aliquota per l'abitazione principale del soggetto passivo, da intendersi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, e sue pertinenze: 5,50 (cinque virgola cinquanta) per mille;

- detrazione abitazione principale:  Euro 103,29 (centotre/29);

 

Ø      Riferimento C.C. n. 8/2007 – Valore aree fabbricabili ai fini ICI.

- zona tipo B PRG      €./mq.  60,00

- zona tipo C PRG      €/mq.  46,00

- zona tipo D PRG      €/mq.  46,00

 

Ø      Riferimento C.C. n.7/2007 – Regolamento ICI

 

 

2) DI PRECISARE, relativamente alll’art.2, c.2, lett. f, del citato regolamento ICI, che per godere dell’agevolazione prevista in caso di abitazione concessa in comodato d’uso gratuito dal soggetto passivo ICI a parenti in linea retta e collaterale entro il primo grado, deve comunque sussistere regolare contratto di comodato d’uso gratuito redatto in forma scritta e registrato ai fini fiscali così come previsto dalla normativa vigente, a prescindere dalla modalità scelta dal soggetto interessato per attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto,   stabilite dall’art. 2, c.3 del citato regolamento ;

 

 

3) DI DARE ATTO che la presente delibera  sarà oggetto di pubblicità sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, con le modalità previste dalla circolare n.3/DPF del 16.04.2003 del Ministero dell’Economia e delle Finanze che prevede l’invio della richiesta di pubblicazione unitamente alla delibera di approvazione delle aliquote I.C.I. al seguente indirizzo di posta elettronica: dpf.federalismifiscale@finanze.it;

 

 

Successivamente il Consiglio Comunale, considerata l’urgenza, con voti unanimi, espressi nei modi di legge, dichiara immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art.134, c.4. del T.U.E.L. n. 267/2000.