Estratto della deliberazione n. 23 del 28.02.2006 adottata dalla Giunta  Comunale di Chignolo Po (Pv) in materia di aliquota I.C.I. per l’anno di imposta 2006.

 

 

                                                                             DELIBERA

 

 

1.      Di determinare per l’anno 2006 l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili –I.C.I – nelle seguenti misure:

- abitazione principale: 4 per mille, riconfermata (come previsto dalla normativa il minimo è 4 per

   mille)

- terreni ed aree fabbricabili: 7 per mille, riconfermata

-         tutti gli altri immobili 7 per mille, riconfermata;

 

2.      Di confermare, per l’anno 2006, le detrazioni in vigore per l’anno 2005, così come approvate dalla Giunta Comunale con atto n. 17 del 7.03.2005.

 

 

 

TABELLA PER L’APPLICAZIONE DELL’ AUMENTO DELLA DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE

 

 

 

Per gli immobili di valore catastale fino a Euro 41316.55, viene concesso l’aumento della detrazione per l’abitazione principale secondo la sotto riportata tabella. per le seguenti categorie di cittadini:

a) pensionati;

b)coniugi a carico dei pensionati;

c)portatori di handicap con attestato di invalidità civile;

d)disoccupati, per almeno sei mesi nell'anno 2005 regolarmente iscritti nelle liste di collocamento;

e)lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità, per almeno sei mesi, nell'anno 2005;

Le suddette categorie di cittadini potranno usufruire dell’aumento della detrazione, a condizione che non possiedano, anche a titolo di usufrutto, altri immobili o quote superiori ad 1/3 del II° immobile escluso il box di pertinenza dell'abitazione principale, i cui redditi imponibili ai fini fiscali corrispondano a quelli previsti nell'allegata tabella.

 

I contribuenti dovranno attestare con l’autocertificazione quanto segue:

1-La condizione d’appartenenza ad una categoria ammessa all'ulteriore detrazione;

2-Il reddito complessivo del nucleo familiare;

3-Il non possesso d’altri immobili, escluso il garage di pertinenza all'abitazione principale.

 

- Di tali detrazioni non potranno usufruire i possessori di immobili classificati a catasto come : A/1 -A/2- A/6 - A/8 - A/9.

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE

 

COMPONENTI

NUCLEO

FAMILIARE

258,23

1° FASCIA      

206,58

2° FASCIA

154,94

3° FASCIA

 

129,11

4° FASCIA

 

5° FASCIA

 

1 PERSONA

5164,57

60411,51

6962,36

7883,20

=====

 

2 PERSONE

7597,08

9117,01

10636,43

12155,85

=====

 

3 PERSONE

9761,04

11713,24

13665,45

151622,82

=====

 

4 PERSONE

11723,57

13995,98

16299,38

18644,09

=====

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO                                                         IL SINDACO

                   (Rag. Marina Erici)                                                                                     (Ing. Antonio Bonati)