DELIBERA N. 17 DEL 7.3.2005
LA GIUNTA COMUNALE
visti gli art. 6 e 8 del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, come modificati dall’art. 3, commi 53 e 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali prevedono ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili I.C.I. – che:
a) L’aliquota, entro il limite minimo del 4 per mille e massimo del 7 per mille, può essere diversificata con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale ovvero con riferimento ad alloggi non locati;
b) L’imposta è ridotta al 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni da accertare a cura dell’ufficio tecnico comunale;
c) L’aliquota può essere stabilita nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore a tre anni, con riferimento ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che svolgono attività di costruzione e alienazione di immobili in modo esclusivo o prevalente;
d) Per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, è riconosciuta una detrazione dall’imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare fissato in Euro 103,29, rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
e) La detrazione obbligatoria di Euro 103,29, in presenza delle condizioni di cui alla precedente lettera d), può essere elevata fino a Euro 258.23 ovvero, in alternativa, l’imposta può essere ridotta fino al 50 per cento, semprechè sia rispettato l’equilibrio economico del bilancio;
Visto l’art. 172 del decreto legislativo 267/2000, il quale prescrive l’obbligo di allegare al bilancio di previsione la deliberazione con la quale è determinata, per l’anno successivo, la misura dell’aliquota d’imposta;
Considerata la necessità di stabilire la misura dell’aliquota I.C.I da applicare per l’anno 2005, stante l’urgenza di definire il gettito presunto da iscrivere nel bilancio di previsione per assicurarne l’equilibrio economico – finanziario e tenuto conto che, in assenza di apposita deliberazione, l’aliquota rimane fissata nella misura minima del quattro per mille;
Dato atto che il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali ha attribuito alla Giunta Comunale la competenza a deliberare per la determinazione e la variazione delle aliquote dei tributi e delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi;
Dato atto che l’art. 53 comma 16 della L. 388/2000 stabilisce che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall’art. 1 comma 3 del decreto legislativo 28/09/98 n. 360, e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente hanno comunque effetto dal 1 gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione”;
Dato atto che il termine per deliberare il bilancio di previsione e le aliquote di imposta per i tributi locali, relativamente all’anno 2005, è stato differito con Decreto del Ministero dell’Interno n. 314 del 30/12/2004 convertito con L. 1/3/2005 n. 26;
richiamata la deliberazione n. 30 del 1/3/2004 con la quale si confermava per l’anno 2004 l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili – I.C.I. nelle seguenti misure:
abitazione principale: 4 per mille
terreni e aree fabbricabili: 6,5 per mille
tuttigli altri immobili: 6,5 per mille;
vista l’attestazione del Segretario Comunale che fa parte integrante del presente atto (all. A);
Visto lo Statuto comunale e il regolamento di contabilità;
Visto il parere favorevole del funzionario responsabile, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000;
Con voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1) Di stabilire per l’anno 2005 l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili – I.C.I. nelle seguenti misure:
· Abitazione principale: 4 per mille riconfermata (come previsto dalla normativa il minimo è 4 per mille)
· Terreni e aree fabbricabili: 7 per mille (aumentata da 6,5 per mille al 7);
· Tutti gli altri immobili 7 per mille aumentata da 6,5 per mille al 7);
2) Di confermare l’importo della detrazione per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nelle misure di cui alla tabella allegata, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3) Di considerare adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, case di cura o istituti sanitari, a condizione che l’immobile non risulti locato;
4) Di comunicare copia della presente deliberazione al funzionario responsabile dell’attività organizzativa e gestionale dell’imposta, per gli adempimenti esecutivi di competenza.
Il sottoscritto Dott.ssa Giuliana Torregrossa, Segretario Comunale dalle risultante contabili (All. 1)
che l’importo presunto complessivo di incasso dell’imposta comunale sugli immobili ammonta come di seguito specificato:
introito complessivo anno 2003 € 384.062,60
netto versato da Esatri € 375.963,14
aumento di entrata prevista per nuove
aree fabbricabili € 44.786,00 (all.2)
maggiore introito per aumento aliquota € 29.250,86
per un totale presunto di incasso € 450.000,00
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giuliana Torregrossa
Allegato alla Deliberazione della Giunta Comunale n.17 del 7.3.2005
TABELLA PER L’APPLICAZIONE DELL’ AUMENTO DELLA DETRAZIONE PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE
Per gli immobili di valore catastale fino a Euro 41.316,55, viene concesso l’aumento della detrazione per l’abitazione principale secondo la sotto riportata tabella. per le seguenti categorie di cittadini:
a) pensionati;
b)coniugi a carico dei pensionati;
c)portatori di handicap con attestato di invalidità civile;
d)disoccupati, per almeno sei mesi nell'anno 2004 regolarmente iscritti nelle liste di collocamento;
e)lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità, per almeno sei mesi, nell'anno 2004;
Le suddette categorie di cittadini potranno usufruire dell’aumento della detrazione, a condizione che non possiedano, anche a titolo di usufrutto, altri immobili o quote superiori ad 1/3 del II° immobile escluso il box di pertinenza dell'abitazione principale, i cui redditi imponibili ai fini fiscali corrispondano a quelli previsti nell'allegata tabella.
I contribuenti dovranno attestare con l’autocertificazione quanto segue:
1-La condizione d’appartenenza ad una categoria ammessa all'ulteriore detrazione;
2-Il reddito complessivo del nucleo familiare;
3-Il non possesso d’altri immobili, escluso il garage di pertinenza all'abitazione principale.
- Di tali detrazioni non potranno usufruire i possessori di immobili classificati a catasto come : A/1 -A/2- A/6 - A/8 - A/9.
DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE
COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE |
258,23 1° FASCIA |
206,58 2° FASCIA |
154,94 3° FASCIA |
129,11 4° FASCIA |
00.000. 5° FASCIA |
1 PERSONA |
5.164,57 |
6.041,51 |
6.962,36 |
7.883,20 |
===== |
2 PERSONE |
7,597,08 |
9.117,01 |
10.636,43 |
12.155,85 |
===== |
3 PERSONE |
9.761,04 |
11.713,24 |
13.665,45 |
15.622,82 |
===== |
4 PERSONE |
11.723,57 |
13.995,98 |
16.299,38 |
18.644,09 |
===== |
IL DIRETTORE GENERALE IL SINDACO
(Dott.ssa Giuliana Torregrossa) (Ing. Antonio Bonati)