COMUNE DI TROMELLO
Provincia di Pavia
Estratto di delibera di Consiglio Comunale
N. 5 del 28/02/2008
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
1 di fissare per l’anno 2008 le aliquote dell’imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:
- aliquota ridotta al 4.50 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, per queste ultime, limitatamente alle sole categorie C2 (depositi), C6 (autorimesse) e C7 (tettoie chiuse o aperte) per non più di una pertinenza per ciascuna abitazione con la precisazione che:
a.
per pertinenza si intendono le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti,limitatamente ad una sola unità immobiliare per tipologia di pertinenza e sono soggette alla stessa aliquota, purché siano serventi all’abitazione principale e ci sia coincidenza nella titolarità con l’abitazione principale e l’utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento;b.
si considera anche adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o utilizzata da altri soggetti;c
. si considera abitazione principale anche l’abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado purché utilizzata dagli stessi come abitazione principale, con la precisazione che in questo caso non spetta la detrazione per abitazione principale;per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale è prevista la detrazione di € 105.00 ad esclusione del precedente punto c e fatte salve le disposizioni derivanti dall’applicazione della legge 24 dicembre 2007 n.° 244 (finanziaria 2008)
2. di fissare un’aliquota ordinaria del 6,5 per mille da applicare a tutte le tipologie di immobili che non rientrano nelle precedenti e successive tipologie.
3. di fissare un’aliquota agevolata del 1 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi rivolti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di 3 anni dall’inizio dei lavori;
4. di dare atto che la detrazione d’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, è confermata per l’anno 2008, nella misura di
€ 105.00 e fatte salve le disposizioni derivanti dall’applicazione della legge 24 dicembre 2007 n.° 244 (finanziaria 2008)5. di stabilire una detrazione pari a € 155.00
per l’ abitazione principale del soggetto passivo in relazione al reddito del nucleo familiare inferiore a € 12.000,00Tale detrazione verrà riconosciuta ai pensionati che hanno compiuto i 65 anni entro il 1° gennaio 2008 ed al coniuge a carico, ai portatori di handicap in possesso di attestato di riconoscimento della propria condizione ed all’abitazione del suo nucleo familiare, ai lavoratori in cassa integrazione o in mobilità entro il 16 giugno 2008, il cui reddito del nucleo familiare sia inferiore a € 12.000,00
Il diritto a tale detrazione verrà riconosciuto dietro presentazione di idonea documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni di cui sopra.
6. di stabilire che i contribuenti in possesso dei requisiti di cui ai punti 1 e 3 della presenta delibera devono presentare apposita certificazione comprovante la sussistenza di tali condizioni entro il 16.06.2008 (acconto) ovvero, se il presupposto di imposta si è verificato successivamente, entro il 16.12.2008 (saldo )