DELIBERA

di fissare per l’anno 2007 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) che

saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:

1. aliquota ridotta al 4,50 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad

abitazione principale e relative pertinenze, per queste ultime, limitatamente alle sole

categorie C2 (depositi), C6 (autorimesse) e C7 (tettoie chiuse o aperte) per non più di

una pertinenza per ciascuna abitazione con la precisazione che:

a. per pertinenza si intendono le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti,

limitatamente ad una sola unità immobiliare per tipologia di pertinenza e sono

soggette alla stessa aliquota, purché siano serventi all’abitazione principale e ci sia

coincidenza nella titolarità con l’abitazione principale e l’utilizzo avvenga da parte

del proprietario o titolare del diritto reale di godimento;

b. si considera anche adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a

titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza

in

istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la

stessa non risulti locata o utilizzata da altri soggetti;

c. si considera abitazione principale anche l’abitazione concessa dal possessore in uso

gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado, purché utilizzata dagli stessi come

abitazione principale. Tale equiparazione è estesa anche alla concessione gratuita di

quote di proprietà o altri diritti reali a favore delle persone sopra indicate, con la

precisazione che in questo caso non spetta la detrazione per abitazione

principale;

per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale è prevista la

detrazione di € 105,00 ad esclusione del precedente punto c;

2. di fissare un’aliquota ordinaria del 6,5 per mille da applicare a tutte le tipologie di immobili che

non rientrano nella precedenti e successive tipologie;

3. di fissare un’aliquota agevolata del 1 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi

rivolti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di

immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla

realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti.

L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per

la durata di 3 anni dall’inizio dei lavori

4. di dare atto che la detrazione d’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale

del soggetto passivo, è confermata per l’anno 2005, nella misura di € 105,00 indistintamente per

tutti;

5. di stabilire una detrazione pari a € 155,00 per le abitazioni principali del soggetto passivo in

relazione al reddito del nucleo familiare inferiore a € 12000,00 .

Tale detrazione verrà riconosciuta ai pensionati che hanno compiuto i 65 anni entro il 1° gennaio

2005 e al coniuge a carico, ai portatori di handicap in possesso di attestato di riconoscimento della

propria condizione e all’abitazione del suo nucleo familiare, ai lavoratori in cassa integrazione o in

mobilità entro il 30 giugno 2005, il cui reddito del nucleo familiare sia inferiore a 12000,00 €

Il diritto a tale detrazione verrà riconosciuto dietro presentazione di idonea documentazione

comprovante la sussistenza delle condizioni di cui sopra.