DELIBERA
di fissare per l’anno 2007 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) che
saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:
1. aliquota ridotta al 4,50 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad
abitazione principale e relative pertinenze, per queste ultime, limitatamente alle sole
categorie C2 (depositi), C6 (autorimesse) e C7 (tettoie chiuse o aperte) per non più di
una pertinenza per ciascuna abitazione con la precisazione che:
a. per pertinenza si intendono le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti,
limitatamente ad una sola unità immobiliare per tipologia di pertinenza e sono
soggette alla stessa aliquota, purché siano serventi all’abitazione principale e ci sia
coincidenza nella titolarità con l’abitazione principale e l’utilizzo avvenga da parte
del proprietario o titolare del diritto reale di godimento;
b. si considera anche adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a
titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza
in
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la
stessa non risulti locata o utilizzata da altri soggetti;
c. si considera abitazione principale anche l’abitazione concessa dal possessore in uso
gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado, purché utilizzata dagli stessi come
abitazione principale. Tale equiparazione è estesa anche alla concessione gratuita di
quote di proprietà o altri diritti reali a favore delle persone sopra indicate, con la
precisazione che in questo caso non spetta la detrazione per abitazione
principale;
per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale è prevista la
detrazione di € 105,00 ad esclusione del precedente punto c;
2. di fissare un’aliquota ordinaria del 6,5 per mille da applicare a tutte le tipologie di immobili che
non rientrano nella precedenti e successive tipologie;
3. di fissare un’aliquota agevolata del 1 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi
rivolti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di
immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla
realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti.
L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per
la durata di 3 anni dall’inizio dei lavori
4. di dare atto che la detrazione d’imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale
del soggetto passivo, è confermata per l’anno 2005, nella misura di € 105,00 indistintamente per
tutti;
5. di stabilire una detrazione pari a € 155,00 per le abitazioni principali del soggetto passivo in
relazione al reddito del nucleo familiare inferiore a € 12000,00 .
Tale detrazione verrà riconosciuta ai pensionati che hanno compiuto i 65 anni entro il 1° gennaio
2005 e al coniuge a carico, ai portatori di handicap in possesso di attestato di riconoscimento della
propria condizione e all’abitazione del suo nucleo familiare, ai lavoratori in cassa integrazione o in
mobilità entro il 30 giugno 2005, il cui reddito del nucleo familiare sia inferiore a 12000,00 €
Il diritto a tale detrazione verrà riconosciuto dietro presentazione di idonea documentazione
comprovante la sussistenza delle condizioni di cui sopra.