Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTA ICI ANNO 2005 - PROVVEDIMENTI.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il titolo 1° del D. Lgs. 504/92 concernente l’istituzione dell’Imposta Comunale degli Immobili (I.C.I.);
VISTO l’Art. 6 del D. Lgs. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI);
RITENUTO che questo Comune intende applicare per l’anno 2005, per la generalità dei contribuenti, l’aliquota minima del 5 per mille, tranne che per le aree fabbricabili la cui aliquota viene fissata al 7 per mille;
VISTO che l’art. 8, 2° comma del D.Lgs. 504/92, così come modificato dalL’ART. 3 comma 55 della Legge 662/96, stabilisce in Euro 103,29 la detrazione ordinaria da applicare alla prima casa e ritenuto confermarla nel medesimo importo anche per l’anno 2005;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare gli artt. 42 e 48 che disciplinano le competenze in materia di tributi;
VISTI i pareri favorevoli resi dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnico – contabile ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge
D E L I B E R A
Di stabilire che l’imposta comunale sugli immobili sarà applicata da questo Comune per l’anno 2005 con l’aliquota del 5 (Cinque) per mille per quanto riguarda le abitazioni principali, gli altri fabbricati, i terreni agricoli ecc. in conformità all’art. 6 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;
Di stabilire che l’imposta sulle aree fabbricabili sarà applicata da questo Comune per l’anno 2005 con l’aliquota del 7 (sette)per mille in conformità all’art. 6 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;
Di rendere atto che la detrazione per la prima casa è pari a €. 103,29 come previsto dall’art. 3, comma 55, punto 2, della Legge 23/12/1996, n. 662 e s.m.i..