COMUNE DI BORGO PRIOLO
PROVINCIA DI PAVIA
N. 10 Reg. Delib.
OGGETTO : IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – APPROVAZIONE ALIQUOTA PER L’ANNO 2005.
Risultano :
Assessore COLOMBI CARLO FILIPPO X
Assessore PRE’ PAOLO X
Assessore BERNINI MAURIZIO ITALO X
Assessore PICCO MICHELE X
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Il Signor GIGANTI ANDREA - Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno :
LA GIUNTA COMUNALE
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione di cui all’oggetto sono stati richiesti ed espressi dai competenti funzionari responsabili, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267, i seguenti pareri:
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA: FAVOREVOLE, da parte del responsabile del servizio interessato;
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE: FAVOREVOLE, da parte del responsabile del servizio ragioneria;
PREMESSO:
- che l’ I.C.I. - Imposta Comunale sugli immobili è stata istituita con il titolo I capo I del D.Lgs. 30-12-1992 n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;
- che l’art. 54 del D.Lgs. 15-12-1997, n. 446, ha stabilito che il comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici contestualmente all’approvazione del Bilancio di previsione, disponendo in tal modo che - tenuto conto dell’art. 32 lettera b) della L. 8-6-90 n. 142 - le relative deliberazioni siano adottate congiuntamente e coordinatamente dall’organo consiliare;
- che l’art. 58 del D.Lgs. 15 Dicembre 1997, n. 446, ha recato nuove disposizioni in materia di soggetti ad imposta e detrazioni per le abitazioni principali, applicabili a decorrere dal 1° gennaio 1999;
che l’art. 4 comma 1 del D.Lgs. 8 agosto 1996, n. 437 attribuisce all’Ente locale la facoltà di deliberare un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;
- che l’art. 1 comma 5 della legge 27-12-97 n. 449, attribuisce al Comune la facoltà di deliberare aliquote agevolate, inferiori al 4 per mille, in favore di proprietà di immobili per interventi di recupero del patrimonio edilizio;
RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 11 del 12/02/2004, esecutiva ai sensi di legge, con quale è stata stabilita, con effetto dal 1° gennaio 2004, l’imposta comunale sugli immobili e applicata nel territorio con l’aliquota del 6 per mille;
CONSIDERATO che la previsione di spesa corrente così come prevista nella Relazione Previsionale e Programmatica e nella bozza di Bilancio 2005 in via di predisposizione da aprte della Giunta Comunale sulla base dei programmi di intervento che la stessa intende perseguire nel dell’anno 2005 consente di adottare l’aliquota del 5,75 per mille con una riduzione di ¼ di punto percentuale;
VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n°267, secondo il quale costituisce competenza del Consiglio Comunale “ l’istituzione e ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote “ ( art. 42 comma 2 lett. f) mentre rientra nelle competenze della Giunta Comunale la determinazione delle stesse in quanto “ atti non riservati dalla legge al Consiglio Comunale” ( art. 48 – comma 2);
VISTO l’art. 27 comma 8 della legge 448/2002 che conferma quanto stabilito dall’art. 53 – comma 16 – della legge 23 dicembre 2000 n°388 circa i termini per deliberare le tariffe, aliquote ( compresa l’addizionale comunale IRPEF) per i servizi e tributi locali;
VISTO il Decreto Legge n. 314 in data 30.12.2004, con il quale è stato differito al 28.02.2005 il termine per le deliberazioni dei bilanci di previsione per l’esercizio 2005 da parte degli Enti Locali;
VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale di Contabilità;
Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme di legge
D E L I B E R A
1. di approvare, con effetto dal 1° gennaio 2005, l’aliquota del 5,75 per mille sull’imposta comunale sugli immobili, secondo le modalità delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari;
2. di dare atto che nella determinazione dell’aliquota, sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico finanziario del Bilancio annuale del Comune e che il provvedimento sopra disposto rispetta tale equilibrio;
3. di dare atto che il gettito dell’Imposta verrà introitato sulla risorsa 0010 del bilancio 2005;
4. di rimettere copia della presente deliberazione al concessionario della riscossione delle imposte, per gli adempimenti di competenza;
5. di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale.
COMUNE DI BORGO PRIOLO
PROVINCIA DI PAVIA
N. 7 Reg. Delib.
OGGETTO : DETERMINAZIONE IMPORTO DELLA DETRAZIONE PER LA PRIMA CASA DI ABITAZIONE AI FINI DELL’I.C.I.
L’anno duemilacinque addì ventotto del mese di febbraio alle ore 21.00, nella sede comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.
Risultano :
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3 SCOVENNA Marco X
4 MANGIAROTTI Giuseppina X
5 MARZI Stefano X
6 PICCO Michele X
7 IGIENI Andrea X
8 PAITA Monica X
9 PICCININI Elena X
10 ROCCA Guido X
11 ALFRETTI Enzo X
12 FERRARI Walter X
13 GHIA Paolo X
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Totale N . 12 1
Il Signor GIGANTI ANDREA - Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno :
Partecipano gli Assessori non consiglieri comunali sigg. Bernini Maurizio Italo e Colombi Carlo Filippo.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il Decreto legislativo 30.12.92 n° 504 che al capo I prevede l’istituzione dell’imposta comunale sugli immobili;
Visto l’art. 58 del decreto legislativo 15.12.97 n° 446 con il quale sono state apportate alcune modificazioni alla disciplina dell’imposta suddetta;
Considerato che, ai sensi di legge, dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare, €. 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, con possibilità, per il Comune di disporre l’elevazione di tale limite fino all’importo di € 258,23 oppure di ridurre l’imposta dovuta fino al 50%, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio;
Atteso che la competenza ad adottare la deliberazione di cui sopra è riservata al Consiglio Comunale trattandosi d’interventi sulla gestione generale del tributo mentre quella relativa alla determinazione dell’aliquota è riservata alla Giunta Comunale;
Visto lo schema di bilancio di previsione per l’anno 2005 ove il gettito dell’imposta in questione è stato previsto nella cifra di € 220.000,00 oltre € 20.000,00 per il recupero dell’evasione degli anni precedenti;
Considerato, pertanto che in relazione agli importi iscritti a bilancio, la detrazione in questione è stata mantenuta inalterata rispetto agli anni precedenti e cioè in € 103,29 in quanto il gettito previsto è sufficiente a garantire il pareggio del bilancio di previsione, così come indicato nello schema suddetto;
Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile alla presente delibera dai Responsabili dei servizi interessati ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18/8/2000 n° 267;
Con voti unanimi resi per alzata di mano
1) Di fissare, per l’anno 2005, la detrazione spettante per la prima casa nell’importo di € 103,29.
2) Di stabilire l’importo della maggiore detrazione per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di cui alla tabella allegata, che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3) Di dare atto che ai sensi dell’art. 58 comma 4 del D.L.vo 15.12.97 n° 446 la presente delibera sarà pubblicata, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
4) di dichiarare con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente esecutivo.
Allegato alla deliberazione del C.C. n. 7 del 28/02/2005
Tabella per le maggior detrazioni per la determinazione dell’I.C.I. – Imposta comunale sugli immobili per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale per l’anno 2005 e modalità di applicazione:
|
DETRAZIONI | ||
COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE |
€ 181,00 1° fascia |
€ 155,00 2° fascia |
€ 130,00 3° fascia |
|
REDDITI COMPLESSIVI | ||
1 persona |
4.648,11 |
5.525,05 |
6.445,89 |
2 persone |
7.597,08 |
9.117,01 |
10.636,42 |
3 persone |
9.761,03 |
11.713,24 |
13.665,44 |
4 persone |
11.723,57 |
13.995,98 |
16.299,37 |
5 persone |
13.582,81 |
16268,39 |
19.015,94 |
6 persone |
15.390,41 |
20.658,27 |
24.015,24 |
N.B. Le fasce e le relative detrazioni sono determinate associando il numero dei componenti del nucleo famigliare e i rispettivi redditi complessivi.
MODALITA’ DI APPLICAZIONE
1) le maggiori detrazioni sono applicate alle unità immobiliari classificate nelle categorie A\3, A\4, A\5, A\6, aventi un valore catastale non superiore a € 30.987,41 (trentamilanovecentottantasette/41), adibite ad abitazione principale per le seguenti categorie di cittadini:
A) pensionati;
B) coniuge a carico di pensionati;
C) disoccupati (per almeno sei mesi nell’anno 2004 regolarmente iscritti nelle liste di collocamento);
D) lavoratori posti in cassa integrazione o in mobilità (tali anche per almeno sei mesi nell’anno 2004);
E) portatore di handicap con attestato di invalidità civile superiore al 70%;
F) contribuente nel cui nucleo famigliare sia presente un portatore di handicap con attestato di invalidità civile superiore al 70% o un anziano non autosufficiente certificato dall’ASL Pavia.
2) il reddito del nucleo famigliare è costituito dall’ammontare dei redditi (imponibili) complessivi, considerati ai fini IRPEF e conseguiti dai suoi componenti nell’anno solare precedente cui si riferisce l’imposta.
4) si esclude dal beneficio dell’ulteriore detrazione per l’abitazione principale i proprietari o i titolari di diritto di usufrutto, uso o abitazione, qualora essi o altri componenti il nucleo famigliare siano proprietari o vantino un diritto di usufrutto, uso o abitazione su altri immobili (terreni, fabbricati, box) o quote di immobili (ad esclusione del box di pertinenza dell’abitazione principale).
5) è considerata abitazione principale, l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da persone che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata.
6) per usufruire della maggiore detrazione occorre presentare specifica richiesta compilando l’apposito modulo da consegnare presso gli uffici del Comune di Borgo Priolo entro il 25 giugno 2005.