-      IL CONSIGLIO COMUNALE –

 

 

Visti gli artt. 6 e 8 del decreto-legislativo 30.12.1992, n° 504, come modificati dall’art. 3 commi 53 e 55, della legge 23/12/1996, n° 662 i quali prevedono ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili I.C.I. che:

 

a)      l’aliquota entro il limite minimo del 4 per mille e massimo del 7 per mille, può essere diversificata con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale ovvero con riferimento ad alloggi non locali;

b)      l’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni da accertare a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale;

c)      l’aliquota può essere stabilita nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore a 3 anni, con riferimento ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che svolgono attività di costruzione ed alienazione di immobili in modo esclusivo o prevalente;

d)      per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è riconosciuta una detrazione dall’imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare fissato in L. 200.000 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

e)      la detrazione obbligatoria di € 103,29, in presenza delle condizioni di cui alla precedente lettera d), può essere elevata fino a € 258,23, ovvero, in alternativa, l’imposta può essere ridotta fino al 50%, sempreché sia rispettato l’equilibrio economico del bilancio;

 

Ritenuta l’opportunità di avvalersi delle facoltà previste dalle disposizioni sopra richiamate, limitatamente all’aumento della detrazione dell’imposta ed in modo differenziato e modulato al numero dei componenti, al reddito del nucleo familiare, al valore catastale dell’unità immobiliare, nonché alla presenza del nucleo familiare di soggetti appartenenti a particolari categorie, così come meglio specificato nel protocollo d’intesa allegato;

 

Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;

 

Visto il parere favorevole del Responsabile dell’Area Amministrativa, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n°267, in ordine alla regolarità tecnica, in atti;

 

  Visto il parere favorevole del Responsabile dell’Area Contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 n°267, in ordine alla regolarità contabile, in atti;

 

  Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

 

-DELIBERA –

 

 

1-  Di determinare per l’anno 2005 l’aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili I.C.I., nella misura del 6 per tutti gli immobili;

 

2-  Di stabilire la detrazione per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, in € 103,29;

 

3-  Di stabilire l’ulteriore detrazione per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nelle misure e per le categorie di cui al protocollo d’intesa ed al verbale d’accordo con le OO.SS. allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale;

 

4-       Di comunicare copia della presente deliberazione al funzionario responsabile dell’attività organizzativa e gestionale dell’imposta, per gli adempimenti esecutivi di competenza.