DELIBERA

 

 

1.      di confermare l’aliquota agevolata I.C.I. per l’anno 2006 nella misura del 5 (cinque) per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e posseduta a titolo di proprietà, diritto di abitazione, usufrutto, enfiteusi e superficie da parte delle persone fisiche e dei soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

 

2.      di confermare per l’anno 2006 l’aliquota differenziata per i terreni agricoli nella misura del 5 (cinque) per mille, in attuazione dell’art. 6 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504;

 

3.      di determinare per l’anno 2006 l’aliquota ordinaria per tutti gli altri fabbricati e per le aree fabbricabili nella misura del 5,5 (cinque virgola cinque) per mille;

 

4.      di stabilire in €. 124,00.= la detrazione ordinaria spettante all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendo considerare direttamente adibita ad abitazione principale anche l’unità posseduta a titolo di proprietà, di abitazione, di usufrutto o superficie da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

5.      di dare atto che il gettito dell’imposta, presunto in €. 5.700.000,00.=, verrà introitato nell’apposita risorsa del civico bilancio 2006, mentre in apposita sede del medesimo bilancio troverà allocazione la spesa relativa ai compensi dovuti per la riscossione (Tit. 1, Funz. 01, Serv. 04, Int. 03);

 

6.      di approvare, oltre alla detrazione ordinaria,  una ulteriore aggiuntiva detrazione d’imposta di €. 134,00 per i possessori di immobili adibiti a prima abitazione di valore catastale fino a €.49.063,00.= (comprensivo del valore dell’eventuale box di pertinenza) se classificati in categoria A/3 o A/4 o A/5 o A/6, che versino nelle seguenti particolari situazioni di disagio:

a.       pensionati e/o coniuge a carico del pensionato;

b.      portatori di handicap con attestato di invalidità civile superiore al 60%;

c.       disoccupati o lavoratori in mobilità da oltre 6 mesi;

d.      lavoratore posto in cassa integrazione per oltre 6 mesi nel 2003;

a condizione che il reddito imponibile lordo del nucleo familiare dichiarato agli   effetti della dichiarazione IRPEF 2006 per i redditi 2005, non superi per nuclei con un solo componente con reddito lordo fino a €.11.362,00.= e per nuclei  con  almeno due componenti,  con reddito familiare lordo fino a   €.16.010,00.=

e.       famiglie monoreddito da lavoro dipendente composte da almeno 2 persone,  con reddito familiare lordo fino a   €. 18.075,00.= aumentato di €. 1.291,00 per ogni componente in più oltre i primi due;

Le predette categorie non devono possedere, neanche a titolo di usufrutto, uso od abitazione, altri immobili, escluso il box di pertinenza dell’abitazione principale;

 

7.      di stabilire che le richieste documentate per l’aumento delle detrazioni, di cui sopra, dovranno pervenire al Comune, a pena di decadenza dal beneficio della maggiorazione della detrazione, dal 1° al 20 Giugno 2006, e saranno presentate con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 4 della legge 15/68, allegando copia delle certificazioni specifiche obbligatorie per il riconoscimento dell’invalidità e/o handicap e copia delle attestazioni di disoccupazione, mobilità o cassa integrazione;

 

8.      di stabilire ulteriormente che i requisiti richiesti per l’ottenimento della maggiore detrazione devono sussistere al momento della presentazione della richiesta di cui ai punti precedenti;

 

9.      di stabilire per l’anno 2006 una aliquota agevolata speciale nella misura dell’1  (uno) per mille a favore di proprietari  che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili ai sensi dell’art. 9 del vigente regolamento ovvero interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nei centri storici oppure rivolti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali  od all’utilizzo di sottotetti, ai sensi dell’art. 1, 5^ comma, della legge 27.12.1997 n. 449. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori, a condizione che il contribuente abbia provveduto a dichiarare l’inizio dei lavori all’ufficio tributi entro 90 gg. da tale data;

 

10.    di stabilire per l’anno 2006 una aliquota agevolata speciale nella misura del 4 (quattro) per mille  per le unità immobiliari possedute e adibite ad abitazione principale dalle persone fisiche appartenenti a nuclei familiari composti da almeno sei persone, a condizione che almeno tre siano figli minorenni; la concessione di detta aliquota agevolata è subordinata alla presentazione di apposita istanza che deve pervenire, a pena di decadenza dal beneficio, dal 1° al 30 Aprile 2006;

 

11.    di stabilire per l’anno 2006 una aliquota agevolata speciale nella misura del 2 (due) per mille  per gli alloggi concessi in locazione mediante contratti stipulati sulla base degli accordi territoriali tra le associazioni maggiormente rappresentative dei conduttori e dei locatori ex art 2, comma 3^ e 4^, della legge 9.12.1998 n. 43;