VISTO il parere di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L.: FAVOREVOLE

 

 

 

                    IL RESPONSABILE

 

  F.to Gabriella Betella

 

 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

 

 

VISTI gli artt. 6 e 8 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, come modificati dall’art. 3, commi 53 e 55, della legge 23.12.96, n. 662, i quali prevedono, ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili I.C.I., che:

 

 

1.      l’aliquota, entro il limite minimo del 4 per mille e massimo del 7 per mille, può essere diversificata con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale ovvero con riferimento ad alloggi non locati;

 

2.      l’imposta ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni da accertare a cura dell’ufficio tecnico comunale;

 

3.      l’aliquota può essere stabilita nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore a tre anni, con riferimento ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che svolgono attività di costruzione e alienazione di immobili in modo esclusivo o prevalente;

 

4.      per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, è riconosciuta una detrazione dall’imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare fissato in € 103,29, rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

 

5.      la detrazione obbligatoria di € 103,29, in presenza delle condizioni di cui alla precedente lettera d), può essere elevata fino a € 258,22 ovvero, in alternativa, l’imposta può essere ridotta fino al 50 per cento, semprechè sia rispettato l’equilibrio economico del bilancio;

 

 

 

VISTO l’art. 172 lett. C del T.U. 267/2000 il quale prescrive l’obbligo di allegare al Bilancio di Previsione la deliberazione con la quale è determinata la misura dell’aliquota d’imposta;

 

VISTO che il termine per deliberare il Bilancio di Previsione e le aliquote di imposta per i tributi locali, relativamente all’anno 2005, è stato fissato per il 28.02.2005;

 

 

 

CONSIDERATA la necessità di stabilire la misura dell’aliquota I.C.I. da applicare per l’anno 2005, stante l’urgenza di definire il gettito presunto da iscrivere nel bilancio di previsione per assicurarne l’equilibrio economico-finanziario;

 

 

 

RICONOSCIUTA la propria competenza a deliberare ai sensi degli articoli 42 e 48 del T.U. 267/2000;

 

 

 

VISTO il parere del Responsabile del servizio interessato ai sensi art. 49 T.U. 267/2000;

 

 

 

CON voti unanimi espressi nelle forme di legge

 

 

 

 

 

D E L I B E R A

 

 

 

 

 

1.      di determinare per l’anno 2005 l’aliquota comunale I.C.I. nella misura del 5,00 per mille sulle abitazioni principali e relative pertinenze, e nella misura del 7,00 per mille per terreni, aree edificabili e fabbricati posseduti in aggiunta alle abitazioni principali;

 

 

 

 

 

2.      di proporre al Consiglio Comunale quanto segue:

 

 

 

·          l’importo della detrazione per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura di € 112,00 quando trattasi di unica proprietà del soggetto passivo dell’imposta;

 

 

 

·          il diritto alla detrazione per abitazione principale al soggetto passivo, proprietario di immobile non locato a terzi, qualora lo stesso si trovi ricoverato in modo permanente presso un Istituto di ricovero e di cura per anziani e quindi obbligato a trasferire la propria residenza presso il suddetto Istituto;

 

 

 

·          di aggiornare il valore delle aree, come da relazione dell’Ufficio Tecnico Comunale

 

 

 

3.      di comunicare copia della presente deliberazione al Responsabile dell’attività organizzativa e gestionale dell’imposta, per gli adempimenti esecutivi di competenza;

 

 

 

4.        di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4’ del T.U.E.L. 267/2000.