a) aliquota ridotta da applicare :
· per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale : 5% (cinque per mille);
· per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale : 5% (cinque per mille);
b) aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all’abitazione principale e locate ad un soggetto che non le utilizza come abitazione principale: 6% (sei per mille);
c) aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati : 6% (sei per mille);
d) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni dagli stessi posseduti nel Comune : 6% (sei per mille);
1. per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 5 del D.Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 – lettera a) dell’art. 3 della Legge n. 662/1996;
2. l’imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall’Ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.
In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della nuova normativa, nella quale deve dichiarare la data d’inizio delle condizioni che rendono inabitabile o comunque inutilizzabile l’immobile.
Il contribuente ha l’obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro, ovvero, se antecedente, la data dalla quale l’immobile è comunque utilizzato.
Il Comune può effettuare accertamenti d’ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;
3. dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 130,00 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
4. viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
6. di dare atto che, ai sensi del 2° comma dell’art. 58 del D.Lgs. n. 446/1997, per l’applicazione dell’art. 9 del D.Lgs n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell’imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale, le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all’art. 11 della legge n. 9/1963 soggette al corrispondente obbligo assicurativo, la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo;