COMUNE DI VALVERDE (PV) – COD. CATASTALE L659
DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 3 IN DATA 02/5/2008
CONFERMA ALIQUOTA IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – I.C.I. – PER L’ANNO 2008.
Il CONSIGLIO COMUNALE
VISTO l' art. 4, comma 1, lettera a) della legge 23 ottobre 1992 n. 421 recante: "Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, pubblico impiego, previdenza e finanza locale";
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, con particolare riferimento alle disposizioni concernenti l'istituzione, l'applicazione, l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dell'imposta comunale sugli immobili - I.C.I.;
VERIFICATO che l'art. 3 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", collegato alla Legge Finanziaria 1997, ai commi 53-54-55-56-57-58 modifica in parte le disposizioni contenute nel D. LGS. 504/92;
VISTO in particolare il comma 53 della legge sopra richiamata, il quale stabilisce che l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, nè superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all' abitazione principale, o di alloggi non locati;
RILEVATO che l'art. 58 del D.LGS. 15/12/1996 n. 446, istitutivo dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell' irpef e del riordino della disciplina dei tributi locali, ha modificato alcune parti relative all'applicazione dell' I.C.I.;
VISTO l'art. 1 comma 5 della legge 27/12/1997 n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanzia pubblica", il quale concede ai comuni la facoltà di fissare aliquote agevolate dell' I.C.I. anche inferiori al 4 per mille a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili;
VISTO altresì l'art. 53 comma 16 della legge 23/12/2000 n. 388 "Legge finanziaria 2001", di spostamento entro il termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione per l'approvazione delle tariffe, aliquote d'imposta per i tributi e servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'art. 1 comma 3 d.lgs. 28/9/1998 n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali;
RILEVATO che l’art. 27 comma 8 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 “Legge finanziaria 2002” ha confermato la disposizione di cui al punto precedente, con l’ulteriore aggiunta che le deliberazioni devono essere adottate entro la data “fissata da norme statali” per l’approvazione del bilancio;
VERIFICATO che ulteriori modifiche alla normativa I.C.I. sono state apportate dalla legge 27/07/2000 n. 212 e, in ultimo, dalla legge 27/12/2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007);
RICONOSCIUTA la propria competenza a deliberare la misura dell’aliquota I.C.I., come previsto dall’art. 1 comma 156 legge 27/12/2006 n. 296;
VISTO l’art. 3 della legge 27 dicembre 2002 n. 289 “Legge finanziaria 2003”, il quale stabilisce la sospensione degli aumenti delle sole addizionali all’imposta sul reddito delle persone fisiche deliberati successivamente al 29 settembre 2002;
VISTA la legge 24/12/2003 n. 350 “Legge finanziaria 2004”;
VISTA la legge 30/12/2004 n. 311 “Legge finanziaria 2005”;
VISTA la legge 23/12/2005 n. 266 “Legge finanziaria 2006”;
VISTA la legge 27/12/2006 n. 296 “Legge finanziaria 2007”;
VISTA la legge 24/12/2007 n. 244 "Legge Finanziaria. 2008";
VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 20/03/2008 di proroga al 31 maggio 2008 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2008; .
RICHIAMATA la deliberazione c.c. n. 4 in data 31 marzo 2007, con la quale è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili – i.c.i. – nel comune di Valverde (Pv);
RITENUTO di confermare per l’anno 2008 le seguenti aliquote differenziate in relazione alle diverse tipologie di immobili di seguito elencate, relativamente all’I.C.I. – IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI:
a. ALIQUOTA 4,80 PER MILLE: abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo, quantificando altresì in € 103,30 la misura fissa della detrazione, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare all'imposta dovuta come previsto dalla normativa in vigore; ulteriore detrazione per l'abitazione principale pari all'1 ,33 per mille e fino alla concorrenza di 200,00 euro come previsto dalla legge finanziaria 2008;
b. ALIQUOTA 6,00 PER MILLE: altri fabbricati posseduti da soggetti residenti;
c. ALIQUOTA 6,50 PER MILLE: fabbricati posseduti da soggetti non residenti;
d. ALIQUOTA 6,50 PER MILLE: aree edificabili;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica ex art. 49 T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18/08/2000 n. 267, allegato alla presente;
CON VOTI UNANIMI E PALESI
1 DI CONFERMARE, per i motivi esposti in premessa, per l’anno 2008 le seguenti aliquote differenziate in relazione alle diverse tipologie di immobili di seguito elencate:
e. ALIQUOTA 4,80 PER MILLE: abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo, quantificando altresì in € 103,30 la misura fissa della detrazione, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare all'imposta dovuta come previsto dalla nomativa in vigore; ulteriore detrazione per l'abitazione principale pari all'1 ,33 per mille e fino alla concorrenza di 200,00 euro come previsto dalla legge finanziaria 2008;
f. ALIQUOTA 6,00 PER MILLE: altri fabbricati posseduti da soggetti residenti;
g. ALIQUOTA 6,50 PER MILLE: fabbricati posseduti da soggetti non residenti;
h. ALIQUOTA 6,50 PER MILLE: aree edificabili;