LA GIUNTA COMUNALE
- Visti gli artt. 6 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificati dall’art. 3, commi 53 e 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali prevedono ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili I.C.I. - che:
a) L’aliquota, entro il limite minimo del 4 per mille e massimo del 7 per mille, può essere diversificata con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale ovvero con riferimento ad alloggi non locati;
b) L’imposta è ridotta del 50% per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni da accertare a cura dell’ufficio tecnico comunale;
c) L’aliquota può essere stabilita nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore a tre anni, con riferimento ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che svolgono attività di costruzione e alienazione di immobili in modo esclusivo o prevalente;
d) Per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, è riconosciuta una detrazione dall’imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare fisso in lire 200.000, pari a € 103,29, rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
e) La detrazione obbligatoria di lire 200.000, in presenza delle condizioni di cui alla precedente lettera d), può essere elevata fino a lire 500.000 ovvero, in alternativa, l’imposta può essere ridotta fino al 50%, sempreché sia rispettato l’equilibrio economico del bilancio;
- Ritenuta l’opportunità di non avvalersi delle facoltà previste dalle disposizioni sopra richiamate, in relazione all’aumento della detrazione dall’imposta ed in modo differenziato e modulato al numero dei componenti, al reddito del nucleo familiare, al valore catastale dell’unità immobiliare, nonchè alla presenza nel nucleo familiare di soggetti appartenenti a particolari categorie;
- Visto l’art. 172, lett. e), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prescrive l’obbligo di allegare al bilancio di previsione la deliberazione con la quale è determinata , per l’anno successivo, la misura dell’aliquota d’imposta;
- Visto che il termine per deliberare il bilancio di previsione e le aliquote di imposta per i tributi locali, relativamente all’anno 2005 è stato differito al 28/02/2005;
- Visto l’art. 54 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall’art. 6 del D. Lgs. 23 marzo 1998, n. 56, il quale stabilisce che “i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione;
- Considerata la necessità di stabilire la misura dell’aliquota I.C.I. da applicare per l’anno 2005 stante l’urgenza di definire il gettito presunto da iscrivere nel bilancio di previsione per assicurarne l’equilibrio economico-finanziario e tenuto conto che, in assenza di apposita deliberazione, l’aliquota di imposta rimane fissata nella misura minima del quattro per mille;
- Visto il D. Lgs. 267/2000 che attribuisce alla Giunta la determinazione delle aliquote delle tariffe;
- Visto lo Statuto Comunale e il regolamento di contabilità;
- Acquisiti i pareri di legge;
- Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di determinare per l’anno 2005 l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili - I.C.I.- nella misura del 6,5 per mille;
2) di stabilire l’importo della detrazione per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nelle misure di cui alla legge, in £. 200.000, pari a € 103,29;
3) di comunicare copia della presente deliberazione al funzionario responsabile dell’attività organizzativa e gestionale dell’imposta, per gli adempimenti esecutivi di competenza.
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Successivamente, con separata votazione unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.