UFFICIO TRIBUTI COMUNALI li 24.01.2006
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I.C.I.
5 per mille - per unità immobiliari destinate ad abitazione principale
7 per mille - per tutte le altre tipologie di unità immobiliare
7 per mille - per i terreni agricoli ed aree edificabili
€ 103,29 - Detrazione per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo
- Legge 23/12/1996 n.662 art.3 c/55
La detrazione per abitazione principale è elevata: per Pensionati, portatori di handicap con attestato di invalidità civile, disoccupati per almeno sei mesi nel corso dell’anno 2004 regolarmente iscritti nelle liste di collocamento, cassaintegrati o in mobilità per almeno sei mesi nel corso dell’anno 2004 – in possesso di fabbricati adibiti ad abitazione principale appartenenti
alle categorie A/3 – A/4 – A/ 5 come segue:
€ 154,93 – per le famiglie con unico componente e con reddito complessivo, riferito al 2005, fino a € 5.164,57
€ 129,11 – per le famiglie con unico componente e con reddito complessivo, riferito al 2005, da € 5.164,57 a € 7.746,85
€ 129,11 – per le famiglie con due componenti e con reddito complessivo, riferito al 2005, fino a € 12.911,42
€ 129,11 – per le famiglie con tre o più componenti e con reddito complessivo, riferito al 2005, fino a € 15.493,71
La detrazione per abitazione principale è elevata per i lavoratori dipendenti in possesso di fabbricati appartenenti alle
categorie A/3 – A/4 – A/5 – come segue:
€ 129,11 – per le famiglie con due o più componenti e con un reddito complessivo, riferito al 2005, fino a € 10.845,60
aumentato di € 1.032,91 per ogni familiare a carico.
Le detrazioni come sopra elevate sono concesse a condizione che i dichiaranti non possiedano altri immobili, escluso il box di pertinenza dell’abitazione principale, in tutto il territorio nazionale, anche a titolo di usufrutto.
I cittadini in possesso di abitazioni di categoria catastale A/3 – A/4 – A/5 – appartenenti alle categorie predette ed in possesso dei redditi sopra indicati, tramite l’ autocertificazione segnaleranno al Comune, entro il 30 giugno 2006, di avere usufruito della detrazione sopra prevista.
Rendite catastali fabbricati - Rivalutazione + 5 % - Legge 23/12/1996 n.662 art. 3 c/48
Reddito dominicale terreni - Rivalutazione + 25 % - Legge 23/12/1996 n. 662 art. 3 c/51
1^ rata – entro il 30 giugno 2006 - pari al 50 % dell’imposta complessivamente dovuta per l’anno 2005 -
2^ rata - entro il 20 dicembre 2006 - a saldo
Resta nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 30 giugno 2006
€ 10,33 - importo minimo al di sotto del quale non deve essere effettuato il versamento
– Art. 15 del Regolamento comunale
Se l’ammontare della prima rata non raggiunge la somma minima, essa va versata unitamente alla seconda rata 2006
c/c postale N. 587279 intestato a:
Servizio Riscossione Tributi – ICI – Concessione di Pavia – Esatri spa
utilizzando gli appositi bollettini prestampati che sono inviati al domicilio da parte del Concessionario Esatri spa.
PRESSO L’UFFICIO TRIBUTI COMUNALI SONO DISPONIBILI:
da presentarsi entro 90 giorni dall’avvenuta modificazione
nel caso in cui non fossero pervenuti dal Concessionario Esatri spa