LA GIUNTA COMUNALE
Su proposta del Sindaco,
Visto l’art. 4, comma 1, lettera a) della legge 23/10/92, n. 421, recante “Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale”;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 92, n. 504 con particolare riferimento alle disposizioni concernenti l’istituzione, l’applicazione, l’accertamento, la liquidazione e la riscossione dell’imposta comunale sugli immobili I.C.I.;
Visto che, a norma dell’art. 6 del citato decreto legislativo, modificato dall’art. 3, comma 53 della legge 662/96 l’aliquota dell’imposta deve essere stabilita, in misura unica, non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille, con apposita deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre di ciascun anno con effetto per l‘anno successivo.
Richiamato il comma 16 dell’ art. 53 della legge 388/00, relativo al termine per la deliberazione delle tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’ aliquota di compartecipazione dell’ add.le IRPEF, e per l’ approvazione dei Regolamenti relativi ai tributi locali.
Ritenuto di stabilire per l’anno 2005 l’aliquota del 5,0 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e nella misura del 6,0 per mille per tutti gli altri immobili fissando la detrazione spettante per l’abitazione principale nella misura unica di Euro 103,29, per consentire con le entrate dei primi tre titoli del bilancio la copertura delle spese correnti del bilancio 2005.
Ritenuto inoltre di avvalersi della facoltà prevista dall’ art. 3, c. 56 L. 662/96 che permette ai comuni di deliberare l’ applicazione della detrazione per abitazione principale, nonché l’ aliquota ridotta del 5 per mille, anche all’ unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Dato atto che sono comprese nell’aliquota del 5,0 per mille le pertinenze dell’abitazione principale, anche se distintamente iscritte al catasto, limitatamente ad una sola unità immobiliare per ciascuna delle seguenti tipologie:
a) garage o il box o il posto auto
b) le soffitte
c) le cantine.
L’agevolazione opera se la pertinenza rientra nei casi previsti dall’art. 2 del Regolamento ICI, approvato dal C.C. con atto n. 21 del 24/3/99 e successivamente integrato e modificato con delibera di C.C. n. 14 del 6.3.2001.
Visto lo Statuto Comunale e il Regolamento di contabilità;
Visto l’allegato parere ed attestato reso ai sensi dell’art. 49 del Decreto legislativo 18/8/2000 n. 267;
Ad unanimità di voti espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1) di determinare per l’anno 2005 l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del cinque per mille (5 per mille) per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e le sue pertinenze (art. 2 Regolamento 101) e nella misura del sei per mille (6 per mille) per tutti gli altri immobili.
2) di stabilire l’importo della detrazione per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura unica di Euro 103,29.
3) di avvalersi della facoltà prevista dall’ art. 3, c. 56 L. 662/96 che permette ai comuni di deliberare l’ applicazione della detrazione per abitazione principale (pari a Euro 103,29), nonché l’ aliquota ridotta del 5 per mille, anche all’ unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
4) di comunicare copia della presente deliberazione al funzionario responsabile dell’attività organizzativa e gestionale dell’imposta per gli adempimenti esecutivi di competenza.
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
Ravvisata l’ urgenza,
ad unanimità di voti espressi per alzata di mano,
DELIBERA
Di dare al presente atto immediata esecuzione.