IL CONSIGLIO COMUNALE

 

VISTI gli artt. 6 e 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 3, commi 53 e 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali prevedono ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili I.C.I. - che:

 

a) L’aliquota, entro il limite minimo del 4‰ e massimo del 7‰, può essere diversificata con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale ovvero con riferimento ad alloggi non locati;

 

b) L’imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni da accertare a cura dell’Ufficio tecnico comunale;

 

c) L’aliquota può essere stabilita nella misura del 4‰, per un periodo non superiore a tre anni, con riferimento ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che svolgono attività di costruzione e alienazione di immobili in modo esclusivo o prevalente;

 

d) Per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, è riconosciuta una detrazione dall’imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare fissato in lire 200.000 (Euro 103,29), rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

 

e) La detrazione obbligatoria di lire 200.000 (Euro 103,29), in presenza delle condizioni di cui alla precedente lettera d), può essere elevata fino a lire 500.000 (Euro 258,23) ovvero, in alternativa, l’imposta può essere ridotta fino al 50%, sempre ché sia rispettato l’equilibrio economico del bilancio;

 

RITENUTA l’opportunità di avvalersi delle facoltà previste dalle disposizioni sopra richiamate, limitatamente all’aumento della detrazione dall’imposta ed in modo differenziato e modulato al numero dei componenti, al reddito del nucleo familiare, al valore catastale dell’unità immobiliare, nonché alla presenza del nucleo familiare di soggetti appartenenti a particolari categorie, così come meglio specificato nella tabella allegata;

 

VISTO lo Statuto comunale e il Regolamento di contabilità;

 

CON VOTI  unanimi e favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge;

 

D E L I B E R A

 

1 - Di determinare per l’anno 2007 l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili -I.C.I. nella misura del 6‰;

 

2 – Di dare atto che per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, è riconosciuta una detrazione dall’imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare fissato in Euro 103,29, rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

 

3 - Di comunicare copia della presente deliberazione al funzionario responsabile dell’attività organizzativa e gestionale dell’imposta,  per gli adempimenti esecutivi di competenza.

 

Successivamente, ravvisata l’urgenza, con separata votazione unanime

 

D E L I B E R A

 

Di dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.