L A   G I U N T A   C O M U N A L E

 

 

-          Vista la seguente proposta di deliberazione dell’Ufficio Tributi:

 

-          Vista la legge 23.10.1992 n. 421, contenente la delega al governo per l’istituzione e la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili;

 

-          Visto il Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni;

 

-          Visto l’art. 4 del D.L. 8.8.1996 n. 437, convertito con modificazioni con L. 24.10.1996 n. 556;

 

-          Visto il Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446;

 

-          Vista la legge 27.12.1997 n. 449;

 

-          Dato atto che per l’anno 2006 il termine per la deliberazione delle aliquote di imposta è fissato al 31 marzo 2006, termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006;

 

-          Dato inoltre atto delle seguenti disposizioni in ordine alla determinazione dell’aliquota e dell’imposta:

 

1)      l’aliquota deve essere determinata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o agli alloggi non locati; può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;

 

2)      l’aliquota può essere determinata in misura ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residente nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;

 

3)      la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata in Euro 103,29;

 

4)      l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa l’importo della detrazione di Euro 103,29 può essere elevato fino a Euro 258,23, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio; detta facoltà può essere esercitata anche con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale;

 

5)      limitatamente all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo la detrazione può essere stabilita in misura superiore a Euro 258,23; in tal caso non può essere stabilita un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliare tenute a disposizione;

 

6)      i comuni possono considerare adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

7)      i comuni possono fissare aliquote agevolate anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finanziati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori;

 

 

8)      i comuni possono deliberare aliquote più favorevoli, anche derogando al limite minimo del 4 per mille, per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni previste dall’art. 2, comma 3, della legge 9.12.1998, n. 431 (contratti tipo); possono inoltre, se identificati tra i comuni di cui all’art. 1 del D.L. 30.12.1998, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21.2.1989, n. 61 (comuni ad alta tensione abitativa), prevede un’aliquota anche superiore al 7 per mille, non oltre il 9 per mille, per gli immobili non locati per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni.

 

-          Visto il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta I.C.I., approvato con propria deliberazione n. 40 in data 30.11.1998, con effetto dall’1.1.1999;

 

-          Richiamata la propria deliberazione n. 14 in data 22 gennaio 2005, con la quale sono state determinate le aliquote e detrazione ordinaria per l’anno 2005;

 

-          Viste le disposizioni del D.Lvo 18 agosto 2000 n. 267, il quale prescrive l’obbligo di allegare al bilancio di previsione la deliberazione con la quale è determinata, per l’anno successivo, la misura dell’aliquota d’imposta;

 

-          Considerata la necessità di confermare nella misura unica del 5,00 per mille l’aliquota I.C.I. da applicare per l’anno 2006 la necessità di assicurarne l’equilibrio economico-finanziario del bilancio dell’esercizio 2006 e il pareggio corrente;

 

-          Visto lo Statuto comunale ed il Regolamento di contabilità;

 

-          Visti ed allegati i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa espresso dal responsabile dell’Ufficio Tributi ed in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile dell’Ufficio Ragioneria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D.Lvo 18.8.2000, n. 267;

 

-          Con voti unanimi e favorevoli espressi per alzata di mano:

 

D E L I B E R A

 

1)      Di confermare per l’anno 2006 l’aliquota unica dell’imposta comunale sugli immobili – I.C.I. – nella misura del 5 (cinque) per mille.

 

2)      Di confermare l’importo della detrazione per abitazione principale nella misura di € 103,29.

 

 

3)      Di comunicare copia della presente deliberazione al funzionario responsabile dell’attività organizzativa e gestionale dell’imposta, per gli adempimenti esecutivi di competenza.

 

4)      Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267.