PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

DELIBERA

 

A)       Di determinare, ai sensi di quanto in narrativa, per l’anno 2008, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili del Comune di  Retorbido  come segue:

        

1) Aliquota ordinaria:   6    per mille;

2) Detrazione relativa alle prime abitazioni:   103,29 €

3) abitazione principale  5,50 per mille

4) alloggi non locati  (compresi gli alloggi a disposizione) da almeno due anni  ed agibili ai fini abitativi  6,50 per mille

 Stabilire, fermo restando la detrazione ope legis di € 103,29, che la detrazione I.C.I. per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, è applicabile nelle seguenti misure a beneficio di categorie in situazioni di particolare disagio economico o sociale:

1)      Pensionati monoreddito,  nullatenenti, occupanti unica abitazione,  € 154,94 (€ 103,29 + 51,65) , ovvero nel rispetto del 2° comma art. 5 del vigente “Regolamento per la concessione di contributi ed ausili finanziari a favore di persone che versano in stato di bisogno”.

2)      Nuclei familiari monoreddito con minimo INPS € 154,94 (€ 103,29 + 51,65),  ovvero nel rispetto del 2° comma art. 5 del vigente “ Regolamento per la concessione di contributi ed ausili finanziari a favore di persone che versano in stato di bisogno”.

3)      I soggetti di cui ai punti 1) e 2) aventi diritto, non devono possedere anche a titolo di usufrutto, altri immobili.

Al fine di agevolare i contribuenti, si ritiene legittimo e sufficiente, l’autocertificazione attestante:

a) la condizione di appartenenza ad una categoria ammessa all'ulteriore detrazione

b) il reddito complessivo del nucleo familiare, allegando copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o dei certificati di pensione

c) il non possesso di altri immobili e/o terreni escluso il garage di pertinenza all'abitazione principale.

In caso di mendace autocertificazione, da parte del contribuente, nelle attestazioni de quo, il medesimo sarà perseguito penalmente.

Resta inteso che delle  detrazioni di cui ai punti 1) e 2), non potranno usufruire i cittadini  e nuclei occupanti immobili classificati a Catasto come A/1-A/2-A/7-A/8-A/9.

 

B) Di  dare atto dell'ulteriore detrazione a carico dell Stato ai sensi dell'art. 1 commi 5-7 della L. 244/2007

C) Di dare atto che i valori venali delle aree fabbricabili in comune commercio per l'anno 2088 sono determinati ai sensi della deliberazione G.C. n. 8 in data 19.01.2008

 

“omissis”...................................