Estratto della deliberazione n.02 del 10.02.2007, esecutiva, adottata dal Consiglio Comunale di Retorbido (PV) in materia di aliquota e detrazioni ICI per l’anno di imposta 2007.
“omissis”...................................
A voti favorevoli unanimi, legalmente espressi,
DELIBERA
1. Di determinare, ai sensi di quanto in narrativa, per l’anno 2007, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili del Comune di Retorbido come segue:
1) Aliquota ordinaria: 6 per mille;
2) Detrazione relativa alle prime abitazioni: 103,29 €
3) abitazione principale 5,50 per mille
4) alloggi non locati (compresi gli alloggi a disposizione) da almeno due anni ed agibili ai fini abitativi 6,50 per mille
Stabilire, fermo restando la detrazione ope legis di € 103,29, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, che la detrazione dall’I.C.I. , per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, è applicabile per l’anno 2006 nella misura formulata, come appresso, a beneficio di categorie in situazioni di particolare disagio economico o sociale:
1) Pensionati monoreddito, nullatenenti, occupanti unica abitazione, € 154,94 (€ 103,29 + 51,65) , ovvero nel rispetto del 2° comma art. 5 del vigente “Regolamento per la concessione di contributi ed ausili finanziari a favore di persone che versano in stato di bisogno”.
2) Nuclei familiari monoreddito con minimo INPS € 154,94 (€ 103,29 + 51,65), ovvero nel rispetto del 2° comma art. 5 del vigente “ Regolamento per la concessione di contributi ed ausili finanziari a favore di persone che versano in stato di bisogno”.
3) I soggetti di cui ai punti B/1 e B/2 aventi diritto, non devono possedere anche a titolo di usufrutto, altri immobili.
Al fine di agevolare i contribuenti, si ritiene legittimo e sufficiente, l’autocertificazione attestante:
a) la condizione di appartenenza ad una categoria ammessa all'ulteriore detrazione
b) il reddito complessivo del nucleo familiare, allegando copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o dei certificati di pensione
c) il non possesso di altri immobili e/o terreni escluso il garage di pertinenza all'abitazione principale.
In caso di mendace autocertificazione, da parte del contribuente, nelle attestazioni de quo, il medesimo sarà perseguito penalmente.
Resta inteso che delle detrazioni di cui ai punti B/1 e B2, non potranno usufruire i cittadini e nuclei occupanti immobili classificati a Catasto come A/1-A/2-A/7-A/8-A/9.
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