Retorbido (PV) in materia di aliquota e detrazioni ICI per l’anno di imposta
2005.
LA GIUNTA COMUNALE
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D E L I B E R A
A) Di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), relativa all'anno
2005, nelle seguenti misure:
•
ordinaria 6 (sei) per mille,•
abitazione principale 5,50 (cinque e cinquanta) per mille,•
alloggi non locati, (compresi gli alloggi a disposizione), da almeno due anni ed agibili aifini abitativi, 6,50 (sei e cinquanta) per mille.
B) Di stabilire, fermo restando la detrazione ope legis di € 103,29, per l’unità immobiliare
direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, che la detrazione
dall’I.C.I. , per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo, è applicabile per l’anno 2005 nella misure formulata, come appresso, a beneficio di
categorie in situazioni di particolare disagio economico o sociale:
1) Pensionati monoreddito, nullatenenti, occupanti unica abitazione, € 154,94 (€ 103,29 + 51,65),
ovvero nel rispetto del 2° comma art. 5 del vigente "Regolamento per la concessione di
contributi ed ausili finanziari a favore di persone che versano in stato di bisogno".
2) Nuclei familiari monoreddito con minimo INPS € 154,94 (€ 103,29 + 51,65), ovvero nel
rispetto del 2° comma art. 5 del vigente " Regolamento per la concessione di contributi ed ausili
finanziari a favore di persone che versano in stato di bisogno".
3) I soggetti di cui ai punti B/1 e B/2 aventi diritto, non devono possedere anche a titolo di
usufrutto, altri immobili.
Al fine di agevolare i contribuenti, si ritiene legittimo e sufficiente, l’autocertificazione
attestante:
a) la condizione di appartenenza ad una categoria ammessa all'ulteriore detrazione
b) il reddito complessivo del nucleo familiare, allegando copia dell'ultima dichiarazione dei
redditi o dei certificati di pensione
c) il non possesso di altri immobili e/o terreni escluso il garage di pertinenza all'abitazione
principale.
Resta inteso che delle detrazioni di cui ai punti B/1 e B2, non potranno usufruire i cittadini e
nuclei occupanti immobili classificati a Catasto come A/1-A/2-A/7-A/8-A/9.
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