Retorbido (PV) in materia di aliquota e detrazioni ICI per l’anno di imposta

2005.

LA GIUNTA COMUNALE

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D E L I B E R A

A) Di determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), relativa all'anno

2005, nelle seguenti misure:

ordinaria 6 (sei) per mille,

abitazione principale 5,50 (cinque e cinquanta) per mille,

alloggi non locati, (compresi gli alloggi a disposizione), da almeno due anni ed agibili ai

fini abitativi, 6,50 (sei e cinquanta) per mille.

B) Di stabilire, fermo restando la detrazione ope legis di € 103,29, per l’unità immobiliare

direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, che la detrazione

dall’I.C.I. , per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto

passivo, è applicabile per l’anno 2005 nella misure formulata, come appresso, a beneficio di

categorie in situazioni di particolare disagio economico o sociale:

1) Pensionati monoreddito, nullatenenti, occupanti unica abitazione, € 154,94 (€ 103,29 + 51,65),

ovvero nel rispetto del 2° comma art. 5 del vigente "Regolamento per la concessione di

contributi ed ausili finanziari a favore di persone che versano in stato di bisogno".

2) Nuclei familiari monoreddito con minimo INPS € 154,94 (€ 103,29 + 51,65), ovvero nel

rispetto del 2° comma art. 5 del vigente " Regolamento per la concessione di contributi ed ausili

finanziari a favore di persone che versano in stato di bisogno".

3) I soggetti di cui ai punti B/1 e B/2 aventi diritto, non devono possedere anche a titolo di

usufrutto, altri immobili.

Al fine di agevolare i contribuenti, si ritiene legittimo e sufficiente, l’autocertificazione

attestante:

a) la condizione di appartenenza ad una categoria ammessa all'ulteriore detrazione

b) il reddito complessivo del nucleo familiare, allegando copia dell'ultima dichiarazione dei

redditi o dei certificati di pensione

c) il non possesso di altri immobili e/o terreni escluso il garage di pertinenza all'abitazione

principale.

Resta inteso che delle detrazioni di cui ai punti B/1 e B2, non potranno usufruire i cittadini e

nuclei occupanti immobili classificati a Catasto come A/1-A/2-A/7-A/8-A/9.

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